Premessa – A pochi giorni dalla scadenza dell’autoliquidazione 2013-2014 dei premi, l’INAIL illustra finalmente le indicazioni circa la misura della riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionale per il 2014 e le relative modalità applicative (vedi
Autoliquidazione 2013-2014. Manca il decreto di attuazione).
Legge di Stabilità 2014 – È bene ricordare che la Legge di Stabilità 2014 (L. n. 147/2013) ha previsto una riduzione, pari al 14,17%, dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. L’INAIL, inoltre, con la determina n. 67 del 1.3.2014 ha definito le modalità di applicazione della riduzione in base all’andamento infortunistico aziendale e la relativa misura per l’anno 2014. Di conseguenza, l’Istituto assicurativo ha dovuto predisporre nuove basi di calcolo per il premio “902014” che indicano se la riduzione spetta e i criteri utilizzati per applicarla.
Premi oggetto della riduzione – La riduzione, in particolare, si applica alle seguenti tipologie di premi e contributi:
• premi della gestione industria di cui al titolo I del D.P.R. 1124/1965 determinati ai sensi dell’art. 41 in base ai tassi previsti dalle Tariffe approvate con il D.M. 12 dicembre 2000 (cd. premi ordinari);
• premi della gestione navigazione di cui al citato titolo I determinati in base al piano tariffario vigente;
• premi speciali di cui al citato titolo I determinati ai sensi dell’art. 42 del D.P.R. 1124/1965 e ai premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla L. n. 93/1958;
• ai contributi assicurativi della gestione agricoltura di cui al titolo II del citato D.P.R. 1124/1965, riscossi in forma unificata dall’INPS.
Premi esclusi – Restano esclusi invece:
• i premi per l’assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico;
• i contributi per fini assicurativi contro gli infortuni per il lavoro occasionale accessorio;
• i contributi per l’assicurazione degli apprendisti, riscossi dall’Inps in forma unificata;
• i contributi dovuti per l’assicurazione degli addetti ai servizi domestici e familiari, anch’essi riscossi in modalità unificata dall’Inps.
Versamento rateale – Per quanto concerne il versamento a rate previsto per il 2014: le prime, pari al 50% del premio annuale, devono essere effettuate entro il 16 maggio 2014 senza maggiorazione di interessi; le rate successive alla prima, ognuna pari al 25% del premio annuale, devono essere versate entro il 20 agosto 2014 ed entro il 17 novembre 2014, maggiorate degli interessi calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato nel 2013, pari al 2,08%.