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Premessa – Importante adempimento in vista per i datori di lavoro. Infatti, entro venerdì 16 maggio (termine differito dalla Legge di Stabilità 2014) i datori di lavoro devono pagare i premi assicurativi INAIL e presentare telematicamente le dichiarazioni delle retribuzioni. Si riepilogano, dunque, tutte le operazioni più importanti da tenere conto alla luce delle recenti evoluzioni normative.
Normativa – È bene ricordare che la Legge di Stabilità 2014 (L. n. 147/2013) ha previsto una riduzione, pari al 14,17%, dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. L’INAIL, inoltre, con la determina n. 67 del 1.3.2014 sono state definite le modalità di applicazione della riduzione in base all’andamento infortunistico aziendale e la relativa misura per l’anno 2014. L'Inail ha pertanto dovuto predisporre nuove basi di calcolo per il premio 902014 che indicano se la riduzione spetta e i criteri utilizzati per applicarla. La riduzione si applica solo al premio dovuto a titolo di rata 2014 con le modalità descritte negli “Esempi di calcolo del premio di autoliquidazione”.
Gli adempimenti – Entro il 16 maggio 2014 il datore di lavoro deve:
Premio e base di calcolo – Per calcolare i premio dovuto, il datore di lavoro deve prendere a riferimento la base imponibile previdenziale calcolata in base alla normativa fiscale relativa ai redditi di lavoro dipendente (D.P.R. n. 917/1986). Sono invece esclusi dalla base imponibile ai fini contributivi le somme e i valori indicati dall’articolo 29, commi 4 e 6 del D.P.R. n. 1124/1965. Differenti sono le modalità di calcolo della base imponibile per i lavoratori part-time. Per questi ultimi, infatti, la base imponibile corrisponde alla retribuzione convenzionale oraria (minimale o tabellare), determinata moltiplicando la retribuzione convenzionale oraria (minimale o tabellare) per le ore complessive da retribuire nel periodo assicurativo.
Settore navigazione – Specifiche istruzioni per procedere all'autoliquidazione dei premi assicurativi sono state dettate anche per gli armatori e i loro intermediari. Premesso che è previsto l'utilizzo esclusivo delle modalità telematiche a mezzo dei servizi online del Settore Navigazione, gli armatori/loro intermediari procedono:
Le sanzioni – Qualora il datore di lavoro ometta di comunicare all'INAIL l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel periodo assicurativo nei termini previsti, si applica una sanzione amministrativa di € 770 (misura ridotta: € 250; misura minima: € 125), se la mancata o tardata comunicazione non determina una liquidazione del premio inferiore al dovuto.