6 febbraio 2015

Autoliquidazione 2014-2015. Appuntamento alla cassa

Il prossimo 16 febbraio scade il termine per il versamento dell’autoliquidazione dei premi INAIL 2014-2015

Autore: Redazione Fiscal Focus
Il consueto appuntamento dell’Autoliquidazione INAIL è alle porte. Infatti, entro lunedì 16 febbraio 2015 i datori di lavoro dovranno versare i premi assicurativi INAIL a saldo 2014 e acconto 2015; mentre c’è tempo fino al 28 febbraio 2015 (scadenza che slitta al 2 marzo) per l’invio telematico della denuncia retributive annuali comprensiva della eventuale comunicazione di rateizzazione.

Quest’ultima scadenza, in particolare, è stata anticipata – rispetto all’anno scorso - dalla Determina del Presidente dell’INAIL n. 330 del 5 novembre 2014, la quale ha stabilito anche le modalità applicative della riduzione sia ai premi ordinari delle polizze dipendenti, sia ai premi speciali unitari delle polizze artigiani, prevista dal comma 128, articolo 1 della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014).

Adempimenti del datore - Ma vediamo ora più da vicino gli adempimenti a cui sono tenuti i datori di lavoro. In particolare, essi dovranno:
entro il 16 febbraio 2015: calcolare il premio anticipato per l’anno in corso (rata) e il conguaglio per l’anno precedente (regolazione); conteggiare il premio di autoliquidazione dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione; pagare il premio di autoliquidazione utilizzando il “Modello di pagamento unificato – F24” o il “Modello di pagamento F24 Enti Pubblici”;
entro il 2 marzo 2015: presentare la dichiarazione telematica delle retribuzioni, comprensiva dell’eventuale comunicazione del pagamento in quattro rate; nonché della domanda di riduzione del premio artigiani (ai sensi della Legge n. 296/2006) in presenza dei requisiti previsti, utilizzando i servizi telematici “Invio dichiarazione salari” o “AL.P.I. online”.

Riduzione del premio – Sul punto, si rammenta che anche per quest’anno sono applicabili gli sconti previsti la Legge di Stabilità 2014 (L. n. 147/2013) all’art. 1, c. 128, la quale ha stabilito una riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
In particolare, la misura della riduzione da applicare al premio di regolazione 2014 è pari al 14,17%; mentre sulla rata 2015 si applica il 15,38%.
È bene tenere presente, inoltre, che lo sconto è cumulabile con altre eventuali riduzioni e/o agevolazioni spettanti all’impresa ad altro titolo. In tal caso lo sconto del 14,17% e/o 15,38% si applica per ultimo, cioè sul premio finale dovuto al netto delle altre riduzioni.

Le retribuzioni convenzionali -
Ai fini della determinazione del calcolo del premio da autoliquidazione, occorre far riferimento alle retribuzioni effettivamente corrisposte e, se d’importo inferiore, devono essere adeguate al minimale imponibile giornaliero, che per l’anno 2014 e per la generalità dei lavoratori, è pari ad € 53,88.

La rateizzazione – Il pagamento di quanto complessivamente dovuto a titolo di autoliquidazione può essere effettuato in unica soluzione oppure in 4 rate trimestrali, dandone comunicazione direttamente nella dichiarazione delle retribuzioni.
In particolare, i datori che si avvalgono della rateazione pagheranno il totale del premio dovuto in quattro appuntamenti:
1. entro il 16 febbraio 2015 devono versare la prima rata, pari al 25% dell’importo complessivamente dovuto comprensivo di addizionale ex ANMIL;
2. entro il 18 maggio 2015 devono versare la seconda rata, pari al 25% del premio dovuto, maggiorandolo di interessi calcolati con il coefficiente 0,00329178;
3. entro il 20 agosto 2015 devono versare la terza rata, pari al 25% del premio dovuto, maggiorandolo di interessi calcolati con il coefficiente 0,00669452;
4. ed infine, entro il 16 novembre 2015 devono versare la quarta e ultima rata, pari al 25% del premio dovuto, maggiorandolo di interessi calcolati con il coefficiente 0,01009726.

A tal proposito si ricorda che, per quest’anno, il tasso di interesse da applicare al II, III e IV rateo (il primo è senza interessi), sarà del 1,35%.

Le sanzioni –
Infine, qualora il lavoratore non comunichi all’INAIL l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno passato, si applica una sanzione amministrativa di € 770 (misura ridotta: € 250; misura minima: € 125), se la mancata o tardata comunicazione non determina una liquidazione del premio inferiore al dovuto.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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