Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
Il consueto appuntamento dell’Autoliquidazione INAIL è alle porte. Infatti, entro lunedì 16 febbraio 2015 i datori di lavoro dovranno versare i premi assicurativi INAIL a saldo 2014 e acconto 2015; mentre c’è tempo fino al 28 febbraio 2015 (scadenza che slitta al 2 marzo) per l’invio telematico della denuncia retributive annuali comprensiva della eventuale comunicazione di rateizzazione.
Quest’ultima scadenza, in particolare, è stata anticipata – rispetto all’anno scorso - dalla Determina del Presidente dell’INAIL n. 330 del 5 novembre 2014, la quale ha stabilito anche le modalità applicative della riduzione sia ai premi ordinari delle polizze dipendenti, sia ai premi speciali unitari delle polizze artigiani, prevista dal comma 128, articolo 1 della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014).
Adempimenti del datore - Ma vediamo ora più da vicino gli adempimenti a cui sono tenuti i datori di lavoro. In particolare, essi dovranno:
• entro il 16 febbraio 2015: calcolare il premio anticipato per l’anno in corso (rata) e il conguaglio per l’anno precedente (regolazione); conteggiare il premio di autoliquidazione dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione; pagare il premio di autoliquidazione utilizzando il “Modello di pagamento unificato – F24” o il “Modello di pagamento F24 Enti Pubblici”;
• entro il 2 marzo 2015: presentare la dichiarazione telematica delle retribuzioni, comprensiva dell’eventuale comunicazione del pagamento in quattro rate; nonché della domanda di riduzione del premio artigiani (ai sensi della Legge n. 296/2006) in presenza dei requisiti previsti, utilizzando i servizi telematici “Invio dichiarazione salari” o “AL.P.I. online”.
La rateizzazione – Il pagamento di quanto complessivamente dovuto a titolo di autoliquidazione può essere effettuato in unica soluzione oppure in 4 rate trimestrali, dandone comunicazione direttamente nella dichiarazione delle retribuzioni.
In particolare, i datori che si avvalgono della rateazione pagheranno il totale del premio dovuto in quattro appuntamenti:
1. entro il 16 febbraio 2015 devono versare la prima rata, pari al 25% dell’importo complessivamente dovuto comprensivo di addizionale ex ANMIL;
2. entro il 18 maggio 2015 devono versare la seconda rata, pari al 25% del premio dovuto, maggiorandolo di interessi calcolati con il coefficiente 0,00329178;
3. entro il 20 agosto 2015 devono versare la terza rata, pari al 25% del premio dovuto, maggiorandolo di interessi calcolati con il coefficiente 0,00669452;
4. ed infine, entro il 16 novembre 2015 devono versare la quarta e ultima rata, pari al 25% del premio dovuto, maggiorandolo di interessi calcolati con il coefficiente 0,01009726.
A tal proposito si ricorda che, per quest’anno, il tasso di interesse da applicare al II, III e IV rateo (il primo è senza interessi), sarà del 1,35%.
Le sanzioni – Infine, qualora il lavoratore non comunichi all’INAIL l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno passato, si applica una sanzione amministrativa di € 770 (misura ridotta: € 250; misura minima: € 125), se la mancata o tardata comunicazione non determina una liquidazione del premio inferiore al dovuto.