13 febbraio 2015

Autoliquidazione 2014-2015. Ultimatum per il versamento

Il 16 febbraio 2015 è l’ultimo giorno utile per il versamento dei premi assicurativi: ecco come pagare

Autore: Redazione Fiscal Focus
Non rimane ancora molto tempo per il versamento del premio INAIL da Autoliquidazione 2014-2015. Infatti, entro lunedì 16 febbraio 2015 i datori di lavoro dovranno versare i premi assicurativi INAIL a saldo 2014 e acconto 2015; mentre c’è tempo fino al 28 febbraio 2015 (scadenza che slitta al 2 marzo) per l’invio telematico della denuncia retributive annuali comprensiva della eventuale comunicazione di rateizzazione. Il premio, in particolare, può essere pagato in tre differenti modalità: in unica soluzione, ogni trimestre oppure in rate mensili continuative. In caso contrario, scatta un procedimento automatico secondo il quale l’Istituto assicurativo memorizza l’ultima volontà espressa dal datore di lavoro.
Difatti, se per l’anno scorso il datore di lavoro ha versato il premio in 4 rate e per quest’anno intende pagare in un’unica tranche, deve comunicarlo direttamente all’INAIL.

Quanto ai modelli da utilizzare per il versamento, i datori di lavoro possono servirsi dell’F24 ordinario, mentre gli enti pubblici dell’F24EP. Al riguardo, è bene specificare che nell’ipotesi di credito minore del debito, l’ente pubblico potrà effettuare la compensazione tramite il mod. F24 ordinario e versare la differenza tramite il mod. F24EP.

Versamento trimestrale
– Il versamento trimestrale del premio (4 rate), disciplinato dalla L. n. 449/1997, è consentito esclusivamente con l’indicazione della specifica opzione che l’INAIL mantiene fino a diversa esplicita volontà. In particolare, i datori di lavoro che si avvalgono della rateazione pagheranno il totale del premio dovuto nei seguenti quattro appuntamenti:
• entro il 16 febbraio 2015 devono versare la prima rata, pari al 25% dell’importo complessivamente dovuto comprensivo di addizionale ex ANMIL;
• entro il 18 maggio 2015 devono versare la seconda rata, pari al 25% del premio dovuto, maggiorandolo di interessi calcolati con il coefficiente 0,00329178;
• entro il 20 agosto 2015 devono versare la terza rata, pari al 25% del premio dovuto, maggiorandolo di interessi calcolati con il coefficiente 0,00669452;
• e infine, entro il 16 novembre 2015 devono versare la quarta e ultima rata, pari al 25% del premio dovuto, maggiorandolo di interessi calcolati con il coefficiente 0,01009726.

A tal proposito si ricorda che, per quest’anno, il tasso di interesse da applicare al II, III e IV rateo (il primo è senza interessi), sarà dell’1,35%.

Occhio alle scadenze
: in caso di ritardato pagamento delle rate scatta l’applicazione delle sanzioni civili dal giorno successivo alla loro scadenza fino alla data di pagamento.

Versamento mensile
– In alternativa al pagamento in un’unica tranche e del versamento trimestrale, il datore di lavoro può avvalersi anche di rate mensili continuative (prevista dalla L. n. 389/1989), previa specifica domanda da presentare all’INAIL (il modello è reperibile sul sito www.inail.it, nella sezione modulistica). Tuttavia, per accedere al versamento mensile è necessario che l’INAIL valuti la motivazione per la quale il richiedente chiede l’agevolazione. L’istituto assicurativo si pronuncia entro 20 giorni dalla ricezione della domanda; se tale termine scade senza che l’Istituto si sia espresso la domanda è accettata ed il datore di lavoro deve rispettare il piano di rateazione proposto.
Nell’ipotesi di reiezione della domanda è possibile proporre ricorso entro 10 giorni al direttore generale che decide in via definitiva.

Sul punto, si rammenta che:
• le disposizioni prevedono il pagamento di interessi di rateazione nella misura del 6,05% su base annua;
• si verifica la decadenza dall’agevolazione in caso di tardato o mancato pagamento anche di una sola rata;
• non è possibile richiedere la rateazione per importi inferiori a 1.000 euro.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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