Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
Le agevolazioni contributive per l’autotrasporto - In vista della scadenza del 16 giugno prossimo per il versamento INAIL, l’Istituto con la nota 4090 del 1° giugno 2011, fa il punto sulle agevolazioni contributive previste nel settore dell’ autotrasporto merci in conto terzi. L'articolo 1, comma 40 della legge n. 220/2010 (Legge di Stabilità per il 2011) prevede il rifinanziamento di alcuni interventi a sostegno del settore dell'autotrasporto, tra i quali la riduzione contributiva, già disposta per il 2009 e il 2010, per le imprese di autotrasporto merci in conto terzi, classificate alle voci di tariffa 9121 e 9123. Il Decreto Milleproroghe, oltre a prevedere ulteriori risorse finanziarie per il settore, ha fissato al 16 giugno 2011 il termine per il versamento del premio per l'autoliquidazione 2010/2011 da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi. Un successivo Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha dato disposizioni in merito alle risorse da assegnare all'intervento riduttivo di cui sopra.
Il punto dell’INAIL - In attuazione delle disposizioni di cui sopra, il Presidente dell'Inail, con determina n. 144 del 30 maggio 2011, ha approvato per l'anno 2011 i tassi di tariffa per le voci 9121 e 9123 delle gestioni industria, artigianato e terziario, ha approvato anche la riduzione del 14,70% dei premi speciali unitari dovuti dalle imprese artigiane per le voci 9123 (classe di rischio 5°) e 9121 (classe di rischio 8°) ed è stato avviato l'iter per l'adozione del relativo Decreto interministeriale da parte dei dicasteri competenti. Sono stati così rielaborati i tassi 2011, ed è in corso di spedizione alle imprese interessate il modello 20SM relativo alla comunicazione del tasso applicato per l'anno in corso.
Il calcolo dei premi ordinari - Le imprese classificate alle voci 9121 e 9123, che sono le destinatarie degli interventi agevolativi, hanno già ricevuto le basi di calcolo per l'autoliquidazione 2010/2011 dei premi assicurativi e devono quindi provvedere entro il prossimo 16 giugno a calcolare i premi ordinari dovuti per i dipendenti e gli altri soggetti assimilati applicando alle retribuzioni (già dichiarate entro il 16 febbraio scorso con il modello 1031 o entro il 16 marzo in caso di invio telematico) i nuovi tassi indicati nel 20SM.
I premi speciali unitari - Le imprese devono calcolare i premi speciali unitari dei componenti del nucleo artigiano (titolari, soci, collaboratori familiari, associati in partecipazione) applicando al premio della rata 2011, per le sole voci di tariffa 9121 e 9123 e in base alle percentuali di incidenza presenti, la percentuale di riduzione del 14,70%. Per quanto riguarda i premi speciali unitari degli artigiani relativi alle voci indicate, si ricorda che secondo quanto disposto dal Decreto del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 2 agosto 2010, alla regolazione 2010 è applicata la riduzione del 14,50% (già applicata ai fini della rata per l'autoliquidazione 2009/2010) e che nelle basi di calcolo inviate a dicembre 2010, è indicato il premio speciale unitario relativo alla regolazione anno 2010 al netto della riduzione, al fine di facilitare il conteggio di quanto dovuto.
Versamento dei premi - In merito al versamento dei premi di autoliquidazione 2010/2011, lo stesso deve essere effettuato con il modello F24 entro il prossimo 16 giugno in unica soluzione oppure con la rateazione prevista ai sensi delle leggi n. 449/1997 e n. 144/1999. Le rate previste sono tre, con la maggiorazione degli interessi soltanto sulla seconda rata avente scadenza 16 agosto e sulla terza, avente scadenza il 16 novembre.