20 novembre 2012

Autonomi. Istruzioni su prime liquidazioni e supplementi

L’INPS riepiloga le istruzioni in favore dei lavoratori autonomi in merito all’utilizzo della contribuzione ai fini delle prime liquidazione e dei supplementi di pensione
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – Nel caso in cui i lavoratori autonomi dimentichino di presentare la dichiarazione di responsabilità circa la misura del reddito prodotto nell'anno precedente, non potranno utilizzare ai fini pensionistici i contributi mensili prima del versamento del conguaglio. Inoltre, i versamenti sul minimale e quelli dovuti a conguaglio sull'eccedenza costituiscono un contributo unico anche se il relativo versamento, per espressa disposizione di legge, viene effettuato con modalità e in tempi diversi, a seconda che riguardi redditi compresi entro il limite del minimale o redditi superiori. In altre parole, il contributo relativo a un determinato mese può essere utilizzato solo se, per il mese stesso, risulti versato l'intero importo del reddito di impresa dell'anno precedente, ragguagliato a mese. A ribadirlo è l’INPS con il messaggio n. 18904 pubblicato ieri a seguito di alcune segnalazioni in merito all’utilizzazione della contribuzione versata nelle Gestioni dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e Cd/Cm) ai fini del calcolo delle pensioni in prima liquidazione e dei supplementi di pensione.

Prime liquidazioni – In base a quanto su affermato, due sono le situazioni che si potrebbero verificare: contributi non determinati e contributi determinanti. Nel primo caso, qualora i contributi siano eccedenti rispetto a quelli necessari per il diritto a pensione, si procederà alla liquidazione provvisoria del trattamento senza tenere conto di tali contributi. Al riguardo, bisogna tener presente che dopo il versamento del saldo, la pensione dovrà essere liquidata in via definitiva. Inoltre, l'operazione può essere anticipata rispetto al versamento dei contributi, qualora venga presentata una dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti che per l'anno in esame non siano dovuti contributi a saldo. Nel secondo caso, invece, bisogna procedere dopo aver accertato il versamento della contribuzione sul minimale: alla liquidazione provvisoria del trattamento e alla liquidazione del trattamento in via definitiva, dopo il versamento dei contributi a saldo. Anche in tal caso l'operazione può essere anticipata rispetto al versamento.

Supplementi di pensione - Per quanto concerne la liquidazione dei supplementi di pensione per contribuzione versata nelle Gestioni dei lavoratori autonomi, l’INPS ricorda che per la determinazione del supplemento si prendono in considerazione le retribuzioni ed i periodi ad esso relativi. Al riguardo, si conferma che al momento della liquidazione del supplemento deve essere obbligatoriamente calcolata tutta la contribuzione versata fino al momento della domanda. Qualora la stessa non fosse immediatamente fruibile, a causa della mancanza del versamento a saldo, il supplemento dovrà essere calcolato con la contribuzione immediatamente utilizzabile, in attesa di poterlo liquidare definitivamente al momento del pagamento dell'eventuale contribuzione a saldo o della presentazione, da parte dei richiedenti, di apposita dichiarazione di responsabilità concernente il reddito definitivo dell'anno in esame. Infine, l’Istituto tiene a precisare che in nessun caso si potrà rimandare il calcolo definitivo del supplemento alla presentazione di una successiva domanda di supplemento presentata alle scadenze temporali previste per legge, ma si dovrà procedere al calcolo definitivo del supplemento non appena saranno disponibili i dati reddituali necessari.

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