26 settembre 2012

Autonomi. L’ANF amplia il suo raggio d’azione

L’ANF spetta anche ai co.co.co. e professionisti senza cassa per i periodi di maternità/paternità e congedo parentale
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – Tutele ampliate per i soggetti iscritti alla Gestione separata dell’INPS. Infatti, l’assegno al nucleo familiare spetta anche agli iscritti alla Gestione separata dell’INPS, ai co.co.co, ai professionisti senza cassa ed agli associati in partecipazione per i periodi di maternità/paternità e congedo parentale. A precisarlo è l’INPS con la circolare n. 114 del 18 settembre scorso, fornendo alcuni chiarimenti circa la sussistenza del diritto all’assegno per il nucleo familiare con riferimento ai periodi di assenza per maternità delle lavoratrici iscritte alla Gestione separata dell’INPS, che in virtù della normativa introdotta con l’art. 6 del D.M. 12 luglio 2007, sono coperti da contribuzione figurativa.

D.M. 12 luglio 2012 - La necessità di chiarimento da parte dell’INPS nasce dal fatto che l’art. 6 del D.M. 12 luglio 2007 nulla prevede in merito al possibile utilizzo dell’accredito contributivo ai fini del diritto a prestazioni non pensionistiche, come appunto gli assegni per il nucleo familiare.

Parere del M.L.P.S. - Per rispondere al problema sollevato, l’INPS richiama il parere del Ministero del Lavoro, il quale precisa che, in caso di maternità, l’assegno per il nucleo familiare va riconosciuto anche in relazione ai periodi per i quali vi sia stato il solo versamento della contribuzione figurativa.

Campo di applicazione – Pertanto, alla luce del suddetto parere ministeriale, è possibile dedurre che, in presenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa sull'assegno per il nucleo familiare, anche per gli iscritti alla Gestione separata dell’INPS, per i co.co.co, per i professionisti senza cassa, e per gli associati in partecipazione che non risultino iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionati, la copertura figurativa risultante dal computo dei periodi di congedo di maternità/paternità è utile ai fini dell’erogazione dell’ANF. A tal proposito, l’INPS tiene a precisare che il diritto all’assegno per il nucleo va riconosciuto in tutti i casi in cui vi è diritto alla copertura figurativa per maternità, sia che si tratti di congedo di maternità (ordinario e/o anticipato o prorogato e anche con riferimento alle ipotesi di adozione e affidamento di cui al D.Lgs. n. 151/2001), sia che si tratti di congedo di paternità. Inoltre, esso va riconosciuto anche nelle ipotesi di contribuzione figurativa per congedo parentale, qualora siano presenti tutti i requisiti richiesti dalla normativa di settore.

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