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Premessa – Per quest’anno l’aliquota contributiva per i soggetti iscritti alla Gestione separata INPS, assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di pensione è elevata al 20%. Mentre rimane stabile al 27,72% (solo per l’anno in corso) l’aliquota dovuta dai soggetti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria. A confermarlo è la circolare n. 27/2013 dell’INPS, precisando altresì che l’ulteriore aliquota dovuta per il finanziamento dell’onere derivante dalla tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale rimane fissata allo 0,72%.
Ripartizione onere contributivo – La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente, come di consueto, rimane fissata nella misura rispettivamente di un terzo e due terzi. Mentre in caso di associazione in partecipazione, la ripartizione tra associante ed associato avviene in misura pari rispettivamente al 55% e al 45% dell’onere totale. A tal proposito, l’INPS rammenta che il versamento dei contributi deve essere eseguito dal titolare del rapporto contributivo (committente o associante) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso, mediante il modello F24 (telematico per i titolari di partita IVA).
Massimale – Le aliquote su illustrate sono applicabili fino al raggiungimento del limite massimo, che per l’anno 2013, è pari a 99.034 euro.
Compensi entro il 12/1/2013 – Per quanto concerne le somme corrisposte entro il 12 gennaio, l’INPS li considera percepite nel periodo d’imposta precedente (c.d. principio di cassa allargato). Pertanto, i compensi erogati ai collaboratori entro la suddetta data e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2012 sono da calcolare con le aliquote contributive in vigore nel 2012.
Il minimale – Per quel che riguarda l’accredito dei contributi, per l’anno 2013 il minimale è pari a euro 15.357. Pertanto gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l’aliquota del 20% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di euro 3.071,40, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l’aliquota del 27,72 per cento avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo pari a euro 4.256,96 (di cui 4.146,39 ai fini pensionistici). Infine, si rammenta che qualora alla fine dell’anno il predetto minimale non sia stato raggiunto, vi sarà una contrazione dei mesi accreditati in proporzione al contributo versato.