28 maggio 2013

Autonomi. Quali documenti presentare per operare nei cantieri?

I lavoratori autonomi devono presentare attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria per operare nei cantieri temporanei o mobili

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Ai fini della dimostrazione della idoneità tecnico professionale prevista per operare in un cantiere temporaneo o mobile, il lavoratore autonomo deve esibire al committente o al responsabile del lavoro o, in caso di subappalto, al datore di lavoro dell’impresa affidataria gli “attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal D.Lgs. n. 106/2009”. A chiarirlo è il Ministero del Lavoro con l’interpello n. 7/2013 in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Il quesito – L’ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) ha avanzato richiesta di interpello in merito alla documentazione minima che i lavoratori autonomi devono esibire al committente o al responsabile dei lavoratori ai fini della dimostrazione della idoneità tecnico professionale prevista per operare in un cantiere temporaneo o mobile così come definito nell’art. 89 del D.Lgs. n. 81/2008.

Facoltà dei lavoratori autonomi – Ai sensi dell’art. 21, c. 2 del D.Lgs. n. 81/2008 i lavoratori autonomi, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di: beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’art. 41, fermi restando gli obblighi previste da norme speciali e partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all’art. 37, fermi restando gli obblighi previsti sa norme speciali. Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale di un lavoratore autonomo destinato ad operare in un cantiere temporaneo o mobile, il Legislatore aveva previsto l’obbligo di esibire gli attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria. Tuttavia, tale formulazione aveva creato non pochi problemi in quanto sembrava che la suddetta facoltà diventasse invece, per il lavoratore autonomo, un obbligo necessario per dimostrare la propria idoneità tecnico professionale per operare in un cantiere temporaneo o mobile. Successivamente, infatti, con la modifica introdotta con il D.Lgs. n. 106/2009 il lavoratore autonomo deve esibire al committente o al responsabile dei lavoro o, in caso di subappalto, al datore di lavoro dell’imprese affidataria gli “attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente Decreto Legislativo”.

Risposta del MLPS – Alla luce di quanto affermato, il MLPS chiarisce che con la suddetta novità è stata chiarita la non obbligatorietà della formazione e della sorveglianza sanitaria per i lavoratori autonomi tranne che le stesse non siano espressamente previste da disposizioni speciali anche di attuazione del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni. Ciò trova conferma nel documento della Conferenza Stato-Regioni “Adeguamento e linee applicative degli accordi ex art. 34, c. 2, e 37, c. 2, del D.Lgs. n. 81/2008, e successive modifiche e integrazioni”, in cui è stato specificato che le previsioni di cui all’accordo ex art. 37 del T.U. di salute e sicurezza sulla formazione di lavoratori dirigenti preposti, non hanno efficacia obbligatoria, ma non sono dirette a fornire ai lavoratori autonomi utile parametro di riferimento per la formazione. Pertanto, un committente o un’impresa affidataria, in fase di verifica dell’idoneità tecnico professionale del lavoratore autonomo, è tenuto a verificare il possesso della documentazione, di cui all’allegato XVII da parte del lavoratore autonomo, ma non anche ad esigere, al medesimo, l’esibizione degli attestanti inerenti la propria formazione e l’idoneità sanitaria. Di conseguenza, risulta legittimo sia l’affidamento di lavori al lavoratore autonomo in possesso di documentazione inerente la formazione e l’idoneità sanitaria sia l’affidamento di lavoro al lavoratore autonomo privo dei predetti requisiti. Il committente ha comunque la facoltà di richiedere al lavoratore autonomo ulteriori requisiti rispetto a quelli minimi individuati dall’allegato XVII, anche qualora essi consistano nel possesso della documentazione appena citata.
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