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L’INPS ufficializza il blocco – per il terzo anno consecutivo - dell’aliquota contributiva dei lavoratori autonomi “senza cassa” al 27,72%, anche per l’anno 2016, in conseguenza dell’art. 1, co. 203 della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016). Per questi ultimi quindi, l’aliquota contributiva dovuta per quest’anno rimane fissata nella stessa misura del 2015; di conseguenza, non trova applicazione l’aumento al 28,72% come previsto dal “Decreto Milleproroghe” (L. n. 11/2015).
Sul punto, si ricorda che il progressivo incremento dell’aliquota contributiva IVS degli iscritti alla Gestione separata INPS, destinata ad arrivare al 33,72% nel 2018, fa parte della tabella di marcia introdotta dalla Riforma Fornero (art. 2, comma 57, L. n. 92/2012), successivamente modificata dal D.L. Sviluppo (art. 46-bis, comma 1, lett. g, del D.L. n. 83/2012, convertito nella L. n. 134/2012), dalla Legge di Stabilità 2014 (art. 1, comma 491 e 744 della L. n. 147/2013) dal Decreto Milleproroghe (art. 10-bis del D.L. n. 192/2014) e da ultimo dalla Legge di Stabilità 2016.
Differente è il discorso per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, i quali subiranno uno aumento dello 0,50%; conseguentemente, per le citate categorie, l’aliquota per il 2016, è stabilita al 24%.
A darne notizia è l’INPS con la Circolare n. 13 di ieri introducendo, altresì, un nuovo codice “Tipo Rapporto” (18) nell’ambito del flusso UniEmens al fine di individuare le tipologie dei contratti di co.co.co. stipulati dal 1° luglio 2015.
Massimale annuo 2016 - Le aliquote, su illustrate, sono applicabili fino al raggiungimento del limite massimo, che per l’anno 2016 è pari a 100.324 euro (stesso limite dello scorso anno).
Minimale per l’accredito contributivo - La Gestione separata INPS è l’unica a non avere un minimale di riferimento ai fini del versamento contributivo. Tuttavia, esiste un minimale da rispettare ai fini del versamento dei contributi, vale a dire ai fini del riconoscimento dell’“anzianità contributiva”, utile al lavoratore ai fini della pensione, che viene calcolato in automatico dall’INPS.
Quest’ultimo è pari, per l’anno 2016, a € 15.548.
Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 24%, avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di euro 3.731,52, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota maggiore avranno l’accredito con un contributo annuale pari a:
Ripartizione onere contributivo - Nulla di nuovo è stato previsto per quanto riguarda la ripartizione dell’onere contributivo, il quale verrà così suddiviso:
Il versamento contributivo deve essere eseguito dal titolare del rapporto contributivo (committente o associante) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso, mediante il modello F24 telematico per i datori privati e modello F24 EP per le Amministrazioni Pubbliche.
Con riferimento invece ai professionisti iscritti alla Gestione separata l’onere contributivo è totalmente a carico dei soggetti stessi ed il versamento dei contributi deve essere eseguito, tramite il modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2015, primo acconto 2016 e secondo acconto 2016.
Principio di cassa allargato - Per quanto concerne le somme corrisposte entro il 12 gennaio2016, l’INPS li considera percepite nel periodo d’imposta precedente (c.d. principio di cassa allargato). Pertanto, i compensi erogati ai collaboratori entro la suddetta data e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2015, sono da calcolare con le aliquote contributive in vigore nel 2015.