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Premessa – Cancellato il divieto per gli iscritti alla Gestione separata dell’INPS di accedere alla prosecuzione volontaria presso altre forme obbligatorie di previdenza, attualmente preclusa espressamente dalla legge. Il superamento del divieto produce effetti positivi non solo per i lavoratori interessati, che potranno così ottenere una pensione, ma anche per gli Enti previdenziali presso cui si opera la prosecuzione, che riceveranno un maggior gettito contributivo. E ancora, previa intesa tra datore di lavoro e lavoratore all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, l’INPS (e ogni altro istituto di previdenza) potrà addossare al datore di lavoro la prosecuzione volontaria per un massimo di sei mesi. Le novità, oggetto di discussione nel prossimo Consiglio dei Ministri, sono contenute nel pacchetto semplificazioni nel capitolo dedicato agli interventi in materia di lavoro e previdenza che riduce, tra l’altro, il tasso di interesse per il pagamento dei debiti contributivi.
Prosecuzione volontaria – Dunque una riforma vera e propria quella dedicata agli iscritti alla Gestione separata INPS (lavoratori a progetto, co.co.co. e professionisti senza cassa), i quali saranno ammessi al versamento dei contributi volontari, al fine di raggiungere il diritto alla pensione o di incrementarne la misura. A tal proposito, ricordiamo che attualmente tale possibilità è preclusa per legge ai suddetti soggetti. Altra novità importante è legata alla possibilità, per ciascun lavoratore e azienda, di poter raggiungere un accordo, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, che prevede l’obbligo a carico del datore di lavoro di versare la contribuzione volontaria del lavoratore per un periodo massimo di sei anni. A tal fine, è necessario che il lavoratore presenti domanda all’INPS, corredata da un’apposita dichiarazione autenticata del datore di lavoro in cui si dichiara l’assolvimento della contribuzione volontaria. Dal punto di vista fiscale, invece, i contributi versati dall’azienda non costituiscono reddito per il lavoratore, ma sono deducibili dal reddito d’impresa.
I debiti contributivi – Altra rilevante novità consiste nella riduzione del tasso di interesse per il pagamento dilazionato dei crediti contributivi e prevede, in particolare, che “l'interesse di differimento e di dilazione per le regolarizzazioni rateali dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è pari al tasso ufficiale di riferimento, maggiorato: di due punti per le regolarizzazioni rateali fino a 24 mesi; di tre punti per le regolarizzazioni rateali oltre 24 mesi” e non più di 6 punti. Secondo il Governo, tra i benefici di questa norma ci sarebbero un incentivo ad aderire a forme di rateazione in fase amministrativa, l'incremento di incassi per l'Istituto, minor pagamento a titolo di aggio e l'anticipo di circa 24 mesi dell'incasso di 100 milioni di euro all'anno.
Premessa – Cancellato il divieto per gli iscritti alla Gestione separata dell’INPS di accedere alla prosecuzione volontaria presso altre forme obbligatorie di previdenza, attualmente preclusa espressamente dalla legge. Il superamento del divieto produce effetti positivi non solo per i lavoratori interessati, che potranno così ottenere una pensione, ma anche per gli Enti previdenziali presso cui si opera la prosecuzione, che riceveranno un maggior gettito contributivo. E ancora, previa intesa tra datore di lavoro e lavoratore all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, l’INPS (e ogni altro istituto di previdenza) potrà addossare al datore di lavoro la prosecuzione volontaria per un massimo di sei mesi. Le novità, oggetto di discussione nel prossimo Consiglio dei Ministri, sono contenute nel pacchetto semplificazioni nel capitolo dedicato agli interventi in materia di lavoro e previdenza che riduce, tra l’altro, il tasso di interesse per il pagamento dei debiti contributivi.
Prosecuzione volontaria – Dunque una riforma vera e propria quella dedicata agli iscritti alla Gestione separata INPS (lavoratori a progetto, co.co.co. e professionisti senza cassa), i quali saranno ammessi al versamento dei contributi volontari, al fine di raggiungere il diritto alla pensione o di incrementarne la misura. A tal proposito, ricordiamo che attualmente tale possibilità è preclusa per legge ai suddetti soggetti. Altra novità importante è legata alla possibilità, per ciascun lavoratore e azienda, di poter raggiungere un accordo, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, che prevede l’obbligo a carico del datore di lavoro di versare la contribuzione volontaria del lavoratore per un periodo massimo di sei anni. A tal fine, è necessario che il lavoratore presenti domanda all’INPS, corredata da un’apposita dichiarazione autenticata del datore di lavoro in cui si dichiara l’assolvimento della contribuzione volontaria. Dal punto di vista fiscale, invece, i contributi versati dall’azienda non costituiscono reddito per il lavoratore, ma sono deducibili dal reddito d’impresa.
I debiti contributivi – Altra rilevante novità consiste nella riduzione del tasso di interesse per il pagamento dilazionato dei crediti contributivi e prevede, in particolare, che “l'interesse di differimento e di dilazione per le regolarizzazioni rateali dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è pari al tasso ufficiale di riferimento, maggiorato: di due punti per le regolarizzazioni rateali fino a 24 mesi; di tre punti per le regolarizzazioni rateali oltre 24 mesi” e non più di 6 punti. Secondo il Governo, tra i benefici di questa norma ci sarebbero un incentivo ad aderire a forme di rateazione in fase amministrativa, l'incremento di incassi per l'Istituto, minor pagamento a titolo di aggio e l'anticipo di circa 24 mesi dell'incasso di 100 milioni di euro all'anno.