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Premessa - L’INPS, con circolare del 17 giugno 2011, n. 87, rende noto che provvederà al recupero del contributo addizionale sui premi assicurativi, finalizzato all'indennizzo del danno biologico da parte delle aziende agricole per i lavoratori a tempo determinato e indeterminato del settore, tramite il modello F24, unitamente all’imposizione contributiva relativa alla competenza del primo trimestre 2011.
Danno biologico - Il Decreto del 21 ottobre 2010 emanato dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 2011, ai fini della copertura degli oneri relativi al “danno biologico”, ha determinato l’addizionale sui contributi assicurativi agricoli, dovuti per i lavoratori agricoli a tempo determinato e indeterminato, nelle seguenti misure:
- aumento del 1,60% dell’aliquota vigente per l’anno 2009.
Recupero del contributo - Pertanto, l’INPS, quale ente preposto alla riscossione dei contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali, provvederà al recupero del predetto contributo dovuto dalle aziende agricole assuntrici di manodopera.
Modalità di recupero - Il recupero sarà posto in riscossione unitamente all’imposizione contributiva relativa alla competenza del primo trimestre 2011, tramite lo stesso modello F24, nel modo seguente:
- Addizionale oneri danno biologico sul contributivo Assistenza Infortuni sul lavoro (anno 2009) 10,125 X 1,60% = 0,1620%
- Addizionale oneri danno biologico sul contributo Addizionale Assistenza Infortuni sul lavoro (anno 2009) 3,1185 X 1,60% = 0,0499%
Infine, l’ente previdenziale, informa che al recupero non verranno applicate somme aggiuntive.