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Premessa – Tempo fino al 16 gennaio 2013 per le aziende di trasporto interessate dal recupero delle somme anticipate per le integrazioni delle indennità di malattia relative all’anno 2009. In particolare, per recuperare tali somme è necessario indicare nel flusso Uniemens il codice causale “L215”, da valorizzare nell’Elemento -Denuncia Aziendale-, -AltrePartiteACredito-, -CausaleACredito-. A renderlo noto è l’INPS con la circolare n. 121 del 12 ottobre 2012, fornendo le modalità operative in merito.
L’orientamento normativo – Com’è noto,l’art. 1 c. 273, primo periodo, della L. n. 266/2005, ha stabilito che i maggiori oneri derivanti dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali di categoria, siano finanziati utilizzando le somme residuate dagli importi destinati al fine di assicurare il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del trasporto pubblico locale. In particolare, la quantificazione dei maggiori oneri contrattuali sostenuti dalle aziende di pubblico trasporto e l’individuazione dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse finanziarie da destinarea copertura degli oneri medesimi, sono stati affidati ad un apposito Decreto interministeriale Lavoro - Infrastrutture e trasporti.
Decreto Interministeriale 11 luglio 2013 - Nel dettaglio, per l’anno 2009, il maggior onere derivante dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali di categoria, è stato quantificato dal Decreto Interministeriale 11 luglio 2012, il quale ha affidato all’INPS l’erogazione alle aziende degli importi spettanti. Importi che saranno erogati in maniera automatizzata, nelle modalità previste per il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria.
Le modalità operative - Per poter recuperare le somme in argomento, le aziende destinatarie dovranno inserire nel flusso Uniemens il codice causale “L215”, da valorizzare nell’Elemento -Denuncia Aziendale-,-AltrePartiteACredito-, -CausaleACredito-. Occhio alle scadenze però. Infatti, le operazioni di conguaglio dovranno essere eseguite, dai soli datori di lavoro beneficiari, entro il 16 gennaio 2013. Propedeutica alle operazioni di conguaglio, è l’attribuzione del previsto codice di autorizzazione“4H”, avente il significato di “azienda di trasporto autorizzata al recupero somme anticipate per trattamenti speciali aggiuntivi di malattia”. A tal fine, è necessario che le aziende richiedenti siano in regola con il DURC emesso secondo le modalità ordinarie.