8 luglio 2014

Aziende estere. Obbligatoria l’autorizzazione preventiva

Il rilascio dell’autorizzazione preventiva è obbligatoria in caso di assunzione o trasferimento all’estero di un lavoratore italiano

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’interpello n. 13/2014, ha chiarito che i datori di lavoro che intendono assumere o trasferire all’estero un lavoratore italiano devono richiedere il rilascio dell’autorizzazione preventiva, di cui all’art. 2 del D.L. n. 317/1987. In particolare, è irrilevante la circostanza per cui il lavoratore debba essere assunto presso il datore di lavoro localizzato in Paese extraUE e non debba, invece, essere assunto in Italia per prestare la propria attività all’estero.

Il quesito – Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza di interpello in merito all’obbligo per le aziende straniere con sede legale e operativa in un territorio extra UE, facenti parte di un gruppo di imprese ai sensi dell’art. 2359 c.c., di richiedere il rilascio dell’autorizzazione preventiva di cui all’art. 2 del D.L. n. 317/1987 qualora intendano assumere presso la propria sede estera un lavoratore italiano residente in Italia.

Autorizzazione preventiva di assunzione – In via preliminare, il Ministero del Lavoro tiene a precisare che il D.L. n. 317/1987 è stato parzialmente sostituito dal D.P.R. n. 346/1994, il quale disciplina il procedimento di autorizzazione all'assunzione o al trasferimento in Paesi non aderenti all'Unione europea di lavoratori italiani. In particolare, i datori di lavoro individuati dalla legge sono:
- i datori di lavoro residenti, domiciliati o aventi la propria sede, anche secondaria, nel territorio nazionale;
- le società costituite all’estero con partecipazione italiana di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del Codice Civile;
- le società costituite all’estero, in cui persone fisiche e giuridiche di nazionalità italiana partecipano direttamente, o a mezzo di società da esse controllate, in misura complessivamente superiore ad un quinto del capitale sociale;
- i datori di lavoro stranieri.

Risposta MLPS – Ciò detto, il Ministero del Lavoro chiarisce che sono soggetti alla richiesta dell’autorizzazione i datori di lavoro che intendono assumere o trasferire all’estero un lavoratore italiano, pertanto si ritiene irrilevante la circostanza per cui il lavoratore debba essere assunto presso il datore di lavoro localizzato in Paese extra UE e non debba, invece, essere assunto in Italia per prestare la propria attività all’estero, atteso anche che l’art. 2 precisa espressamente che sussiste la necessità dell’autorizzazione sia per l’assunzione all’estero del lavoratore italiano sia per il suo trasferimento. Per quanto concerne le modalità di presentazione della richiesta di autorizzazione, bisogna far riferimento al D.M. 16 agosto 1988 visto che non è stato emanato il nuovo decreto richiesto dal DPR n. 346/1994 per l’individuazione della documentazione da allegare alle domande di autorizzazione.

Disoccupazione edilizia – In via preliminare, il ministero del Lavoro rammenta che la Riforma Fornero (L. n. 92/2012) ha previsto un sistema di tutela contro la disoccupazione involontaria mediante l’introduzione delle indennità di disoccupazione ASpI e mini AspI. Ammortizzatori sociali, questi, che hanno abrogato dal 1° gennaio 2017 molteplici trattamenti integrativi, tra cui il trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui all’art. 11, L. n. 223/1991, il quale trova comunque piena applicazione per gli eventi di licenziamento intervenuti entro la data del 30 dicembre 2016.

Delibera CIPI – Dunque, fino alla suddetta data risulta comunque applicabile il trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia secondo modalità dettate dalle diverse disposizioni che ad esso fanno riferimento, tra cui la Delibera CIPI del 19 ottobre 1993. In particolare, essa individua gli ambiti territoriali circoscrizionali che presentano un rapporto superiore alla media nazionale tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente interessati dal trattamento di disoccupazione ex art. 11, comma 3, L. n. 223/1991. Inoltre, sono stati individuati i casi di crisi occupazionale che consentono la fruizione del trattamento speciale di disoccupazione edile definendo, da un lato, la nozione di opera pubblica e di finalità pubblica e, dall’altro, prevedendo al punto 3, per l’applicazione dell’art. 11, L. n. 223/1991, che “il numero dei lavoratori edili licenziati non deve essere inferiore a 40 unità [...] nelle circoscrizioni che presentino un rapporto superiore alla media nazionale tra iscritti alla prima classe di collocamento e popolazione residente in età da lavoro”. Quanto all’effettiva individuazione della misura percentuale del rapporto tra iscritti alla prima classe di collocamento e popolazione residente in età da lavoro, il decreto del ministero del Lavoro del 14 gennaio 2003 ha fissato in 18,4% la soglia della media nazionale.

Risposta MLPS – Quindi, una volta riconosciute le circoscrizioni nelle quali il rapporto tra iscritti alla prima classe di collocamento e popolazione residente in età di lavoro risulta superiore al 18,4%, il MLPS ritiene che si applica - fino al 30 dicembre 2016 - il trattamento speciale di disoccupazione edile di cui all’art. 11, L. n. 223/1991 per coloro che rientrano nell’area in cui sono ricompresi i cantieri sorti per lo svolgimento di opere con finalità pubbliche e licenziati, in numero superiore a 40 unità, a causa di gravi crisi dell’occupazione.
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