24 aprile 2014

Aziende in CIGS. Istruzioni per gli ispettori

L’accesso ispettivo non si limita alla verifica “documentale”, ma presuppone l’accesso sul luogo di lavoro

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Semaforo verde per le verifiche speciali nelle aziende in CIGS. Infatti, il Ministero del Lavoro ha dettato le istruzioni operative al fine di uniformare l’attività ispettiva nelle imprese con programmi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale, con precipuo riferimento alla formazione, facilmente oggetto di elusioni normative. Si precisa fin da ora, che l’accesso ispettivo non può limitarsi a una verifica c.d. documentale, ma presuppone sempre l’accesso sul luogo di lavoro, con l’acquisizione delle dichiarazioni dei lavoratori coinvolti da processi formativi. A darne notizia è il Ministero del Lavoro con la nota protocollo n. 9761/2014.

Attività di competenza delle DTL –
Nell’ambito delle attività di competenza delle DTL in materia di verifica dei programmi presentati dalle imprese che richiedono l’intervento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, è opportuno accertare in primis che il presupposto del programma di intervento sia costituito da “inefficienze gestionali” collegate a un’esigenza di modifica/innovazione dell’assetto gestionale e/o produttivo. Per ciò che concerne l’attività di verifica dei programmi presentati dalle imprese che richiedono l’intervento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale è opportuno accertare che il programma medesimo sia volto all’attuazione di interventi sui processi produttivi, ovvero interventi di razionalizzazione, rinnovo, aggiornamento tecnologico, la cui preminenza (in termini percentuali) rispetto al complesso degli investimenti previsti, deve riguardare impianti fissi e attrezzature impegnate nel processo produttivo.

I requisiti – Affinché venga approvato il programma di ristrutturazione e di riorganizzazione sono necessari alcuni requisiti, fra cui l’ammontare degli investimenti previsti, relativi all’unità aziendali interessate, che deve essere superiore all’ammontare degli investimenti effettuati nel biennio precedente. Altro requisito indispensabile è la programmazione di attività formative che coinvolgono almeno il 30% dei lavoratori sospesi. In tal caso, il personale ispettivo deve verificare con attenzione la coerenza del tipo di formazione svolta con il programma presentato e con gli altri investimenti effettuati, nonché la ricollegabilità tra la formazione effettuata e le sospensioni. Tale accertamento, precisa la circolare, “risulta ancor più necessario sia quando la formazione è svolta sul luogo di lavoro, sia quando la formazione coinvolga un numero elevato di lavoratori fino al 100%, considerato che questo tipo di formazione (attività produttiva connessa all'apprendimento) proprio per il fatto di svolgersi sul posto di lavoro, con l'utilizzo dei mezzi di produzione, può prestarsi a pratiche elusive”. A tal fine la verifica, attraverso il libro unico del lavoro (Lul) e i sistemi di rilevazione presenze dei lavoratori (badges), deve confrontare il monte ore dedicato alla formazione e quello conguagliato a titolo di CIGS, per accertare se il lavoratore per quelle ore può ritenersi effettivamente sospeso e posto in CIGS, oltre alla presenza degli altri requisiti.

Formazione on the job – Con riferimento alla formazione on the job, in costanza di rapporto di lavoro, previsto per gli anni 2009 e 2010 (art. 1, c. 1 del D.L. n. 78/2009), è importante verificare: l’effettiva sospensione dei lavoratori dalle ordinarie attività lavorative; l’effettiva esigenza delle sospensioni dal lavoro e della loro concreta attuazione; il collegamento della formazione con il programma di ristrutturazione/riorganizzazione; il numero dei lavoratori coinvolti nell’attività formativa. In particolare, la formazione sul luogo di lavoro si giustifica quando: il lavoratore è adibito a compiti o mansioni differenti da quelli cui è ordinariamente impiegato o agli stessi compiti o mansioni, ma con l'utilizzo di nuove apparecchiature; sussiste un progetto formativo che prevede una parte teorica e un'applicazione pratica, fra loro collegate e connesse, ove previsto, alle nuove mansioni o all'utilizzo di nuove apparecchiature; sussiste l'idoneità dei soggetti investiti a rivestire il ruolo di formatore; l'assistenza, durante la formazione, sia effettuata da un tutor da intendersi quale lavoratore già esperto nei nuovi compiti o mansioni o nell'utilizzo delle nuove tecnologie, di un istruttore o altra figura analoga.
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