Le aziende private del Gas che gestiscono l’attività di distribuzione, non sono più tenute con decorrenza primo dicembre 2015 al versamento del contributo integrativo (1,70%), di cui all’art. 9 della Legge n.1084/1971 e s.m. Di conseguenza, i datori di lavoro interessati dalle denunce di competenza dicembre 2015, nella compilazione del flusso UniEmens, non dovranno più utilizzare il codice “GA” all’interno dell’elemento “TipoLavoratore”, ne l’elemento “FondoIntegrativo”.
Ciò in considerazione del fatto che dal 1° dicembre 2015, il Fondo Integrativo dell'Assicurazione Generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas è stato soppresso.
Inoltre, sempre per quanto concerne il contributo integrativo i lavoratori nuovi assunti che abbiano superato il periodo di prova e che siano confermati in servizio, nonché gli assunti con contratto a termine, sono iscrivibili al fondo Gas, solo al momento della conferma in servizio ovvero della trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. In tali casi l'iscrizione è retrodatata fin dalla data di assunzione.
Ora, tenuto conto della soppressione del Fondo Integrativo Gas, la retrodatazione dell’iscrizione ed il connesso obbligo di versamento del contributo integrativo, non saranno più possibili per i lavoratori confermati in servizio ovvero per le trasformazioni dei rapporti a tempo indeterminato che si verificheranno a far tempo dal 1° dicembre 2015.
Ciò in quanto tale obbligo contributivo, nasce anche se con effetto retroattivo dalla data conferma ovvero di trasformazione del rapporto di lavoro
A chiarirlo è l’INPS con la Circolare n. 43/2016.
Decreto Enti locali - La soppressione, dal 1° dicembre 2015, del Fondo Gas e, di conseguenza, ogni contribuzione al Fondo INPS integrativo del personale dipendente dalle aziende private del gas, è stata prevista dall’art. 7, co. 9, del Decreto Legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della Legge 6 agosto 2015, n. 125 (c.d. riforma degli Enti Locali).
Con tale provvedimento tutti i lavoratori del settore del gas privato, che ne faranno richiesta, potranno costruire la propria posizione previdenziale anche attraverso i fondi complementari contrattualmente previsti.
A carico della predetta Gestione vengono posti gli oneri riguardanti i trattamenti pensionistici integrativi esistenti alla data del 30 novembre 2015 nonché le pensioni ai superstiti derivanti dai predetti trattamenti integrativi.
Per gli iscritti al Fondo e per i soggetti in prosecuzione volontaria della contribuzione che alla suddetta data maturino il diritto al trattamento pensionistico integrativo a carico del soppresso Fondo Gas, viene posto a carico dei datori di lavoro un importo pari all'1% per ogni anno di iscrizione al Fondo Gas, eventualmente rapportato alla frazione d'anno, moltiplicato per l'imponibile previdenziale relativo allo stesso Fondo per l'anno 2014, che può essere lasciato presso il datore di lavoro o destinato a previdenza complementare.
Versamento volontari – Alla luce del suddetto impianto normativo, a decorrere dal 1° dicembre 2015, cessa ogni contribuzione al Fondo, conseguentemente, dalla stessa data, non sarà più possibile proseguire volontariamente il versamento dei contributi previdenziali integrativi in favore del personale dipendente dalle aziende private del gas. Ergo, le autorizzazioni rilasciate a seguito di istanze presentate prima della soppressione del Fondo avranno validità fino al 30 novembre 2015.
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