Premessa – A seguito delle decisione di politica monetaria dell’8 dicembre 2011, la BCE ha ridotto di 25 punti base il TUR (Tasso Ufficiale di Riferimento) che, pertanto, a decorrere dal 14 dicembre u.s., è fissato nella misura dell’1%. Tale variazione incide sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di Previdenza e Assistenza obbligatorie nonché sulla misura delle sanzioni civili. Lo comunica l’INPS con la circolare n. 158 del 16 dicembre 2011.
Interesse di dilazione e di differimento - In particolare, l’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi e per le relative sanzioni civili e l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovranno essere calcolati al tasso del 7%, con riferimento alle rateazioni definite con l’emissione del piano di ammortamento a decorrere dal 14 dicembre 2011. Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso pari al 7% sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di dicembre 2011.
Sanzioni civili – Oltre alla variazione del TUR, mutano anche le sanzioni civili, per cui l’Istituto evidenzia che:
- in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, di cui alla lett. a), comma 8, dell’art. 116 della legge 388/2000, la sanzione civile è pari al TUR maggiorato di 5,5 punti, quindi pari al 6,5% in ragione d’anno;
- la misura del 6,5% annuo, trova applicazione anche con riferimento all’ipotesi di cui alla lett. b), secondo periodo, del predetto art. 116, comma 8;
- resta ferma, in caso di evasione (art. 116, comma 8, lett. b), primo periodo) la misura della sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30% nel limite del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
- nell’ipotesi di evasione, di cui all’art. 116, comma 8, lett. b) della medesima legge, la misura delle sanzioni è pari al TUR aumentato di due punti.
Sanzioni ridotte in caso di procedure concorsuali – Variano anche le sanzioni ridotte in caso di procedure concorsuali, per cui:
- nell’ipotesi di evasione, di cui all’art. 116, comma 8, lett. b) della medesima legge, la misura delle sanzioni è pari al TUR aumentato di due punti;
- qualora il tasso del TUR scenda al di sotto del tasso degli interessi legali, la riduzione massima sarà pari al tasso legale, mentre la minima sarà pari all’interesse legale maggiorato di due punti.
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