Ai fini della determinazione del diritto e della misura del trattamento pensionistico, sono privi di effetto i provvedimenti di annullamento, adottati dall’INAIL, delle certificazioni rilasciate dallo stesso Istituto assicuratore, in favore dei lavoratori in servizio dal 1° gennaio 2015 che intendono accedere ai benefici di cui all’art. 13, co. 8 della L. n. 257/1992.
A precisarlo è stato l’INPS con la Circolare n. 51/2015.
Esposizione amianto – La Legge di Stabilità 2015 (L. n. 190/2014) all’art. 1, co. 112 ha previsto che ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche da parte dei lavoratori attualmente in servizio, con effetto
dal 1º gennaio 2015, senza corresponsione di ratei arretrati, non si tiene conto dei provvedimenti di annullamento delle certificazioni rilasciate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per il conseguimento dei benefìci di cui all'articolo 13, comma 8, della Legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza definitiva.
Il beneficio, in particolare, consiste nel moltiplicare il periodo di esposizione all’amianto per il coefficiente
1,5 sia ai fini della maturazione del diritto di accesso alla prestazione pensionistica sia ai fini della determinazione dell’importo della medesima.
Soggetti interessati - A essere interessati dalla norma in commento sono i lavoratori in servizio al 1° gennaio 2015 per i quali è stata annullata la certificazione rilasciata dall’INAIL per i conseguimento del suddetto beneficio.
In particolare, possono accedervi:
• gli assicurati iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, gestita dall’Inps, e all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, gestita dall’Inail;
• i dipendenti da aziende che hanno collocato tutti i propri lavoratori in mobilità per cessazione dell'attività lavorativa;
• i soggetti che hanno ottenuto in via giudiziale definitiva l’accertamento dell’avvenuta esposizione all’amianto per un periodo superiore a dieci anni e in quantità superiore ai limiti di legge;
• i soggetti che, avendo presentato domanda successivamente al 2 ottobre 2003, abbiano conseguentemente ottenuto il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all’art. 47 del decreto-legge n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla Legge n. 326/2003.
Esclusi – Al contrario, il beneficio non trova applicazione nel caso in cui la certificazione sia stata ottenuta dall’interessato con dolo accertato in via giudiziale con sentenza definitiva.
Più nel dettaglio, restano fuori dal beneficio:
• gli iscritti ai fondi sostitutivi esclusi ed esonerativi dell’assicurazione generale obbligatoria;
• i lavoratori non soggetti all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali gestita dall’INAIL.