L’INPS, con la circolare n. 70 di ieri, ha emanato le disposizioni operative per la fruizione delle riduzioni contributive previste per i contratti di solidarietà, accompagnati da Cigs, stipulati esclusivamente nel periodo dal “1.1.2006 - 30.6.2008” e i cui benefici contributivi, sotto il profilo della competenza, si collocano nell’ambito del predetto periodo. In particolare, è stato chiarito ai fini della compilazione del flusso UniEmens, le imprese interessate dovranno inserire nell’elemento “DenunciaAziendale”, “AltrePartiteACredito”, “CausaleACredito” il nuovo codice “L900” e le relative “SommeACredito” (che rappresentano l’importo delle riduzioni contributive spettanti).
Le operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate dai datori di lavoro con le denunce contributive, che scadono il 16 luglio 2015.
Normativa – In particolare, stiamo parlando dell’agevolazione contributiva inerente ai contratti di solidarietà difensivi stipulati successivamente al 14/6/1995, di cui all’art. 6, co. 4, del D.L., n. 510/1996, convertito nella L. n. 608/1996.
Modalità di riduzione - La riduzione contributiva, che ha una durata massima di 24 mesi, compete per ogni lavoratore interessato dall'abbattimento di orario in misura superiore al 20% con erogazione dell'integrazione salariale straordinaria. Qualora si verifichi tale situazione, il datore di lavoro ha diritto a un’agevolazione previdenziale e assistenziale del 25%, ovvero del 35% nel caso in cui l'accordo disponga una riduzione dell'orario superiore al 30%.
Mentre per le imprese operanti nella aree individuate per l'Italia dalla CEE ai sensi dell’obiettivo 1 del regolamento n. 1260/1999 le percentuali del beneficio sono elevate rispettivamente al 30% e 40%.
Da notare, che eventuali erogazioni ultramensili, a carico del datore di lavoro, seguiranno la sorte contributiva legata all'orario di lavoro effettuato nel mese di corresponsione di dette competenze secondo previsione contrattuale.
Ambito soggettivo - I destinatari della suddetta agevolazione sono le aziende che abbiano stipulato contratti di solidarietà, accompagnati da Cigs, esclusivamente nel periodo dal 1° gennaio 2006 al 30 gennaio 2008 e i cui benefici contributivi, sotto il profilo della competenza, si collocano nell’ambito del predetto periodo.
La riduzione contributiva potrà essere riconosciuta anche in favore dell’impresa subentrante a seguito di operazioni societarie quali, ad esempio, fusioni, incorporazioni o scissioni.
Gli esclusi - Restano esclusi dal beneficio i contratti di solidarietà di tipo b, cui possono accedere le aziende che non rientrano nel campo di applicazione della CIGS.
Sul punto, è bene specificare che la riduzione è alternativa a qualsiasi forma di beneficio contributivo previsto, a qualunque altro titolo, dall’ordinamento. Conseguentemente, non potranno fruire dello sgravio i lavoratori per i quali i datori di lavoro hanno già goduto di altre agevolazioni contributive.
Adempimenti della Sede INPS - La procedura per il conseguimento della riduzione contributiva deve essere attivata a iniziativa dei datori di lavoro interessati. La Sede INPS, dal canto suo, accertata sulla base della documentazione in proprio possesso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della riduzione contributiva, provvederà ad attribuire alla posizione aziendale il previsto codice di autorizzazione "7K" avente il significato di "Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà dal 31.12.2005 al 30.06.2008, accompagnati da Cigs, ammessa al conguaglio delle riduzioni contributive di cui all'art. 6, c. 4, della L. 28 novembre 1996, n. 608".
Il predetto codice, in particolare, sarà attribuito limitatamente al periodo di paga cui si riferiscono i flussi UniEmens con i quali viene operato il conguaglio. In ogni caso, tale periodo è limitato alle denunce contributive aventi scadenza di pagamento il 16 luglio 2015.
Mentre nel caso di imprese cessate ovvero laddove il periodo sopra indicato non risulti sufficiente a favorire le operazioni di conguaglio, il recupero sarà effettuato attraverso la procedura delle regolarizzazioni contributive.