11 maggio 2015

Blocco perequazione. Congelate le domande di ricostituzione

Stop alle domande di ricostituzione delle pensioni: bisogna attendere le iniziative legislative
Autore: Redazione Fiscal Focus

I pensionati che si sono visti bloccare gli assegni pensionistici (superiori a tre volte il minimo INPS) per il biennio “2012-2013”, non potranno chiedere la ricostituzione dei trattamenti previdenziali fino all’adozione delle relative iniziative legislative. Al momento, infatti, il Governo sta ancora studiando un piano per dare una soluzione al nodo indicizzazioni dopo la pronuncia della Consulta.

A chiarirlo è stato l’INPS con il messaggio n. 3135/2015, ponendo così un freno alle richieste di rimborso giunte nei scorsi giorni dopo la registrazione in Gazzetta Ufficiale dell’ormai famosa sentenza n. 70/2015 della Corte Costituzionale.

Sentenza n. 70/2015 – Com’è noto, la predetta sentenza ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell’art. 24, co. 25 della c.d. Manovra “Salva-Italia” (L. n. 201/2011), che prevedeva il blocco della perequazione delle pensioni per il biennio “2012-2013”. In particolare, la norma appena menzionata aveva disposto la rivalutazione piena - e quindi al 100% dell’indice FOI - solo per le pensioni non superiori a 3 volte il trattamento minimo INPS dell’anno precedente di competenza della rivalutazione, che per l’anno 2011 era pari a 1.405,05 euro. Inoltre era stata prevista la rivalutazione per le pensioni di importo compreso tra 1.405,05 euro e 1.443 euro (3 volte il trattamento minimo rivalutato) fino al valore di 1.443 euro.

Quindi, tutti i trattamenti pensionistici di importo superiore a 1.443 euro non venivano rivalutati all’indice inflattivo di riferimento per la totalità del loro importo.

Incostituzionalità - Tale blocco, però, è stato giudicato in contrasto con gli artt. 36 e 38 della Costituzione, e quindi con i principi di “proporzionalità” e “adeguatezza” cui deve necessariamente ispirarsi la legislazione in materia di misura dei trattamenti pensionistici segnatamente riferita agli aspetti legati alla perequazione ovvero alla conservazione del potere di acquisto delle pensioni nel tempo. Infatti, la parte della norma contestata riguarda quella in cui si prevede che “in considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento”.

Stop alla ricostituzione – Alla luce di ciò, e in considerazione della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della sentenza in trattazione – la quale è già stata investita di validità – l’INPS ha decretato lo stop di eventuali richieste di ricostituzione relative ai trattamenti pensionistici interessati dalla sentenza, fino all’adozione delle relative iniziative legislative.

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