2 gennaio 2015

Bonus 80 euro. Buste paga più pesanti anche per il 2015

L’importo annuo sale da 640 euro a 960 euro

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa - L’art. 1, c. 12-15 della Legge di Stabilità 2015, che sostituisce l’art. 13, comma 1-bis del TUIR, contiene una delle misure più controverse degli ultimi mesi. Stiamo parlando, in particolare, dell’ormai famoso “bonus 80 euro” che – come ampiamente annunciato dal Governo Renzi - è stato reso strutturale anche per l’anno in corso. La misura, in buona sostanza, si limita a riproporre tecnicamente quanto previsto dall’art. 1 del D.L. n. 66/2014 (c.d. “Decreto Renzi”), eccetto alcune novità. Dal 2015, infatti, l’incentivo economico non viene più erogato sotto forma di credito d’imposta, ma diventa una detrazione; inoltre, l’importo annuo sale da 640 euro a 960 euro. Non cambia la platea dei destinatari, come auspicato nei mesi precedenti all’approvazione della Legge di Stabilità, quindi niente da fare per: pensionati, partite Iva e incapienti che non rientrano tra i destinatari dell’agevolazione.

Campo di applicazione - In via preliminare, si rammenta che il credito è riconosciuto unicamente ai lavoratori il cui reddito complessivo è formato:
• dai redditi di lavoro dipendente (art. 49, c. 1 del TUIR);
• dai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50, c. 1 del TUIR), quali:
- compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative (lett. a);
- indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità (lett. b);
- somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale (lett. c);
- redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis);
- remunerazioni dei sacerdoti (lett. d);
- le prestazioni pensionistiche di cui al D.Lgs. n. 124 del 1993 comunque erogate (lett. h-bis);
- compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative (lett. l).

Quindi, come precisato in premessa, restano esclusi dall’aiuto economico: gli incapienti (coloro che guadagnano meno 8.000 euro annui), in quanto non pagano l’Irpef grazie alle detrazioni già in vigore; i pensionati; i titolari di partita Iva; i lavoratori domestici (questi ultimi potranno chiedere il bonus solo in sede di dichiarazione dei redditi, “secondo modalità che saranno specificate nei modelli delle dichiarazioni dei redditi”). Si rammenta che la questione dei lavoratori domestici è stata affrontata dalla circolare n. 8/2014 dell’Agenzia delle Entrate, la quale ha stabilito che i contribuenti senza sostituti di imposta (tra cui rientra appunto il personale domestico) potranno chiedere il bonus in UNICO 2015, con riferimento ai redditi 2014.

Importo del bonus – L’importo del “bonus Renzi”, come si evince dalla lettura dell’art. 1 c. 12 della Manovra Finanziaria 2015, è a “importo fisso” (960 euro annui) - prima erano 640 euro (da maggio a dicembre): senza distinzioni, nella fascia tra gli 8.000 e i 24.000 euro di reddito annuo; applicando il c.d. “meccanismo di décalage”, se il reddito è superiore ai 24.000 euro ma fino a 26.000 euro. Il “meccanismo di décalage” si ottiene mediante l’applicazione della seguente formula: 960 x [(26.000 – reddito complessivo)/2.000].

Le caratteristiche – Il bonus 80 euro deve essere “rapportato al periodo di lavoro nell’anno”. Quindi, sarà riconosciuto per “intero” (960 euro) a chi ha lavorato tutto l’anno, mentre per chi ha lavorato per un periodo inferiore ai 12 mesi il bonus sarà proporzionato a tale periodo. Inoltre, è bene precisare che l’erogazione del bonus è automatico e viene concesso direttamente dal sostituto di imposta. Il credito anticipato in busta paga dal datore di lavoro può essere poi recuperato dal monte ritenute fiscali, ossia mediante l’istituto della compensazione di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997. Se le ritenute fiscali non sono sufficienti a coprire il bonus, il datore di lavoro può recuperare la somma necessaria dai contributi previdenziali. Successivamente, l’INPS recupera i contributi non versati dai sostituti d’imposta alle gestioni previdenziali rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all’Erario nella sua qualità di sostituto di imposta. Si ricorda, infine, che l’importo del credito riconosciuto va indicato nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.
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