13 aprile 2015

Bonus bebè 2015: ora è ufficiale

Pubblicato in G.U. il Decreto che rende ufficiale il bonus bebè per l’anno 2015

Autore: Redazione Fiscal Focus
Dopo il recente intervento dell’INPS, che ha considerato “non valide” le domande presentate presso alcune Sedi territoriali INPS volte ad ottenere il bonus bebè 2015 (vedi http://www.fiscal-focus.info/lavoro-previdenza/bonus-bebe-stop-alle-domande-non-ufficiali,3,27229), giunge finalmente in Gazzetta Ufficiale il Dpcm n. 27 febbraio 2015 che rende operativa la tanto attesa agevolazione.
Per farne richiesta, però, bisogna attendere i relativi moduli che l’INPS dovrà predisporre entro il 25 aprile 2015 (entro 15gg dalla pubblicazione del suddetto Dpcm). Sul punto, viene precisato che l’istanza di accesso va presentata entro 90 giorni dalla nascita o dall'adozione per non perdere alcuna mensilità, altrimenti l'erogazione comincerà dalla data di presentazione della richiesta. Per tutelare i nati agli inizi dell'anno viene comunque consentito di fare domanda entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

A gestire le domande sarà l'INPS, il quale è chiamato a monitorare mensilmente le uscite, e in caso di sforamento del preventivo per un trimestre sospenderà le nuove domande in attesa della rideterminazione dell'importo.

Bonus bebè 2015 – Il sostegno economico, riservato alle famiglie che avranno un bambino (sia nato con parto naturale che adottato), deriva dall’ultima Manovra Finanziaria (art. 1, co. 125-129 della L. n. 190/2014).
Tale norma, in particolare, ha l’obiettivo di incentivare la natalità e contribuire alle spese che le famiglie devono sostenere per il mantenimento del proprio figlio. A tal fine, sarà riconosciuto un bonus annuale di 960 euro o di 1.920 euro (a seconda se il reddito ISEE è inferiore o superiore a 7.000 euro), pari rispettivamente a 80 e 160 euro al mese.
L’erogazione sarà mensile e decorre dal giorno di nascita o di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione e fino al compimento del terzo anno di età oppure fino al terzo anno dall'ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.
Si ricorda, inoltre, che l’agevolazione è operativa dal 1° gennaio 2015 e vale fino al 31 dicembre 2017.

Ambito soggettivo
- L’incentivo è erogato in favore dei figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 residenti in Italia, purché possiedano un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) nei limiti stabilito dal DPCM 5 dicembre 2013, n. 159.

Limite di reddito
– L’erogazione del bonus bebè è legato a un “limite reddituale” oltre il quale l’assegno non opera. Infatti, la norma dispone che l’agevolazione può essere erogata a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 25.000 euro annui.

Decadenza – All’art. 5 del Dpcm in commento, sono stati introdotti anche alcuni casi di decadenza dal beneficio. L’INPS, infatti, interrompe l'erogazione dell'assegno a partire dal mese successivo a quello dei seguenti eventi:
• decesso del figlio;
• revoca dell'adozione;
• decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;
• affidamento del figlio a terzi;
• affidamento esclusivo del figlio al genitore che non ha presentato la domanda.

Aspetti fiscali
- Sul fronte fiscale, appare opportuno ricordare che l’assegno non concorre né alla formazione del reddito complessivo di cui all’articolo 8 del TUIR ai fini dell’IRPEF né alla verifica del reddito complessivo ai fini della valutazione circa la fruibilità del c.d. “bonus 80 euro” introdotto dal D.L. n. 66/14.
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