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Per le nascite, adozioni, affidamenti preadottivi avvenuti nel periodo “1° gennaio 2015 – 27 aprile 2015”, le domande volte a ottenere il bonus bebè 2015 devono essere presentate entro il 27 luglio 2015. In ogni caso, le istanze possono essere presentate anche oltre il predetto termine, con la conseguenza che l’assegno spetta a decorrere dalla data di presentazione della domanda.
Le domande, in particolare, potranno essere inviate all’INPS esclusivamente attraverso i seguenti tre canali: online, Contact Center Integrato e Patronati.
A darne notizia è stato l’INPS con la circolare n. 93/2015 illustrando le istruzioni operative per fruire del beneficio.
Bonus bebè 2015 – Il sostegno economico, riservato alle famiglie che avranno un bambino (sia nato con parto naturale che adottato), deriva dall’ultima Manovra Finanziaria (art. 1, co. 125-129 della L. n. 190/2014). Tale norma, in particolare, ha l’obiettivo di incentivare la natalità e contribuire alle spese che le famiglie devono sostenere per il mantenimento del proprio figlio. A tal fine, sarà riconosciuto un bonus annuale di 960 euro o di 1.920 euro (a seconda se il reddito ISEE è inferiore o superiore a 7.000 euro), pari rispettivamente a 80 e 160 euro al mese.
L’erogazione avrà cadenza mensile e decorre dal giorno di nascita o di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione e fino al compimento del terzo anno di età oppure fino al terzo anno dall'ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.
Si ricorda, inoltre, che l’agevolazione è operativa dal 1° gennaio 2015 e vale fino al 31 dicembre 2017. Nel caso in cui il figlio sia stato adottato nel triennio “2015-2017”, ma sia entrato in famiglia a titolo di affidamento preadottivo in data antecedente al 1° gennaio 2015, l’assegno spetta per un triennio a decorrere dal 1° gennaio 2015.
Ambito soggettivo – La domanda di assegno può essere presentata dal genitore, anche affidatario, che sia in possesso dei seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda:
• cittadinanza italiana, oppure di uno Stato dell’Unione Europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;Indicatore ISEE – Per poter accedere alla prestazione sociale in trattazione è necessario che il richiedente presenti una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in base alle nuove regole sul “Riccometro” (Dpcm n. 159/2013), che dispone l’obbligo della presenza del figlio per il quale si chiede il beneficio, nel nucleo familiare indicato nella DSU. Di conseguenza, ciò comporta l’impossibilità di utilizzare le DSU presentate l’anno scorso.
• residenza in Italia;
• convivenza con il figlio: il figlio ed il genitore richiedente, devono essere coabitanti ed avere dimora abituale nello stesso comune;
• ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente, oppure del minore nei casi in cui lo stesso faccia nucleo a sé, non superiore ai 25.000 euro all’anno.
Sul punto, l’INPS rammenta che in base alla vigente normativa dell’ISEE, il termine di validità di ogni DSU scade il 15 gennaio dell’anno successivo a quello della sua presentazione. Pertanto, decorso tale termine, non si può utilizzare la DSU scaduta, ma occorre presentarne un’altra.