21 luglio 2015

Bonus bebè. Liquidazione entro il mese di luglio

Entro la fine del corrente mese verranno liquidate tutte le rate maturate a tale data. A regime, la liquidazione verrà effettuata entro il giorno 5 di ogni mese

Autore: Redazione Fiscal Focus
I genitori affidatari che non hanno richiesto il bonus bebè in occasione dell’affidamento preadottivo, possono ancora presentare domanda in occasione dell’adozione. Tuttavia, una volta intervenuta l’adozione del minore, è preclusa la possibilità di presentare la domanda a titolo di affidamento preadottivo (che dura di regola almeno un anno), poiché tale domanda risulterebbe, a questo punto, tardiva con conseguente perdita delle mensilità antecedenti alla presentazione della domanda.
Diversamente, i genitori affidatari che hanno richiesto il bonus bebè in occasione dell’affidamento preadottivo del minore, non possono presentare una nuova domanda a seguito dell’adozione del minore medesimo. In tal caso, è chiaro che le mensilità concesse per l’affidamento preadottivo proseguono anche se nel frattempo il minore viene adottato.

I chiarimenti sono contenuti nel messaggio n. 4845/2015 dell’INPS, precisando altresì che entro la fine del corrente mese verranno corrisposte le eventuali mensilità arretrate se spettanti.

Bonus bebè 2015 – Il sostegno economico, riservato alle famiglie che avranno un bambino (sia nato con parto naturale che adottato), deriva dall’ultima Manovra Finanziaria (art. 1, co. 125-129 della L. n. 190/2014). Tale norma, in particolare, ha l’obiettivo di incentivare la natalità e contribuire alle spese che le famiglie devono sostenere per il mantenimento del proprio figlio. A tal fine, sarà riconosciuto un bonus annuale di 960 euro o di 1.920 euro (a seconda se il reddito ISEE è inferiore o superiore a 7.000 euro), pari rispettivamente a 80 e 160 euro al mese.

L’erogazione avrà cadenza mensile e decorre dal giorno di nascita o di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione e fino al compimento del terzo anno di età oppure fino al terzo anno dall'ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.

Si ricorda, inoltre, che l’agevolazione è operativa dal 1° gennaio 2015 e vale fino al 31 dicembre 2017. Nel caso in cui il figlio sia stato adottato nel triennio “2015-2017”, ma sia entrato in famiglia a titolo di affidamento preadottivo in data antecedente al 1° gennaio 2015, l’assegno spetta per un triennio a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Richiesta e concessione bonus bebè – L’assegno è richiesto e concesso ai genitori ovvero all’affidatario, a seconda se che il figlio sia presso la famiglia di origine oppure presso l’affidatario. Quindi è possibile che si verifichino due ipotesi:

• la prima è che i genitori abbiano richiesto il beneficio a seguito della nascita del figlio poi collocato temporaneamente presso l’affidatario. In tale caso, l’affidatario può richiedere l’assegno dalla data di affidamento e per la durata dello stesso. Se il figlio, entro i 3 anni di vita, ritorna presso il nucleo dei genitori, costoro possono presentare domanda di assegno (entro 90 giorni dalla fine del dell’affidamento temporaneo) per le mensilità residue. Tali regole si applicano anche nel caso in cui intervengano più affidamenti temporanei nei 3 anni di vita del bambino;
• la seconda, invece, è che i genitori non abbiano richiesto l’assegno a seguito della nascita del figlio poi collocato temporaneamente presso l’affidatario. In tale caso non si esclude che i genitori possano presentare la domanda di assegno, per la prima volta, al termine dell’affidamento temporaneo e quindi in occasione del ritorno del figlio nella famiglia d’origine. La domanda in questo caso deve essere presentata entro 90 giorni dalla fine dell’affidamento temporaneo e l’assegno decorre dal mese successivo dal termine dell’affidamento temporaneo. Non è invece possibile recuperare le mensilità pregresse ossia quelle comprese tra il mese di nascita del figlio ed il mese dell’affidamento temporaneo.

Nuove funzioni
– La procedura di acquisizione delle domande di bonus bebè è stata implementata da una nuova funzione (“gestione allegati”) che consente di allegare la documentazione necessaria alla definizione della domanda stessa.
A tal proposito, si fa presente che è comunque possibile acquisire documenti sia contemporaneamente alla trasmissione della domanda sia successivamente all’invio, ove ciò si renda necessario per integrare informazioni utili al completamento dell’istruttoria.

Gestione pagamenti
– L’INPS, infine, ricorda che l’assegno è corrisposto direttamente dall’INPS, su domanda, ed il pagamento è effettuato in base alle modalità indicate dal richiedente. L’assegno, inoltre, è erogato per un massimo 36 mensilità che si computano a partire dal mese di nascita/ingresso in famiglia.
In sede di prima liquidazione, che avverrà entro la fine del corrente mese di luglio, verranno corrisposte tutte le rate maturate a tale data. Il primo pagamento comprenderà pertanto anche le eventuali mensilità arretrate spettanti.
A regime, la liquidazione delle domande accolte verrà effettuata entro il giorno cinque di ogni mese.
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