8 aprile 2015

Bonus bebè. Stop alle domande non ufficiali

Le domande presentate all’INPS volte a ottenere il “bonus bebè”, non potranno ancora essere considerate valide

Autore: Redazione Fiscal Focus
Niente bonus bebè per i cittadini che hanno presentato all’INPS domande “non ufficiali”, volte a ottenere il beneficio di cui all’art. 1, co. 125-129 della L. n. 190/2014, presentati sia a mano sia tramite posta elettronica certificata.

Infatti, non è ancora disponibile la procedura di acquisizione della domanda né il modello ufficiale della domanda stessa, in quanto bisogna attendere il Dpcm attuativo in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

A renderlo noto è l’INPS con il messaggio n. 2390/2015, al quale sono pervenute segnalazioni relative alla diffusione ed all’utilizzo da parte degli utenti di modelli di domanda non ufficiali. Quindi, per l’attuazione della suddetta norma bisogna attendere la pubblicazione del Dpcm in G.U. e la relativa circolare contenente tutte le istruzioni operative su tale nuova misura.

Bonus bebè – In particolare, stiamo parlando della nuova agevolazione introdotta dalla Legge di Stabilità 2015 (art. 1, co. 125-129 della L. n. 190/2015) in favore delle famiglie che avranno un bambino (sia nato con parto naturale che adottato).

Il “bonus bebè”, che ha l’obiettivo di incentivare la natalità e contribuire alle spese che le famiglie devono sostenere per il mantenimento del proprio figlio, vale 960 euro su base annua (80 euro al mese) i quali verranno erogati mensilmente a decorrere dalla data di nascita o adozione del bimbo e per una durata di tre anni dalla nascita o adozione del bimbo stesso. Esso è operativo dal 1° gennaio 2015 e vale fino al 31 dicembre 2017.

L’incentivo è erogato in favore dei figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 residenti in Italia, purché possiedano un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) nei limiti stabilito dal DPCM 5 dicembre 2013, n. 159.

Limite di reddito – L’erogazione del bonus bebè è legato a un “limite reddituale” oltre il quale l’assegno non opera. Infatti, la norma dispone che l’agevolazione può essere erogata a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 25.000 euro annui.

ATTENZIONE. Qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno è raddoppiato.

Aspetti fiscali - Sul fronte fiscale, si ricorda che l’assegno non concorre né alla formazione del reddito complessivo di cui all’articolo 8 del TUIR ai fini dell’IRPEF né alla verifica del reddito complessivo ai fini della valutazione circa la fruibilità del c.d. “bonus 80 euro” introdotto dal D.L. n. 66/14.
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