12 maggio 2014

Bonus Irpef. La compensazione è esterna

Il modello F24 va inviato anche se il saldo finale è pari a zero

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Arriva finalmente il tanto atteso chiarimento sul meccanismo di compensazione nel modello F24 del bonus Irpef. Infatti, negli ultimi giorni è stato avanzato il dubbio sul come i sostituti d’imposta potessero procedere al recupero del credito d’imposta avanzato in busta paga mensilmente al lavoratore. Le vie a disposizione erano due: compensazione interna ed esterna. L’Agenzia delle Entrate (provvedimento n. 48/2014) ha sciolto ora tutti i dubbi, optando per la compensazione esterna. Vediamo nel dettaglio cosa significa e come avviene.

Codice tributo –
Nella risoluzione in commento le Entrate hanno istituito il codice tributo “1655” denominato “Recupero da parte dei sostituti di imposta delle somme erogate ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66”. In sede di compilazione del modello di versamento F24 il codice tributo dovrà essere indicato nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, con l’indicazione nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” e nel campo “anno di riferimento”, del mese e dell’anno in cui è avvenuta l’erogazione del beneficio fiscale, rispettivamente nel formato “00MM” e “AAAA”. Da notare che l’importo da recuperare sarà costituito dalla sommatoria dei singoli bonus che il sostituto anticipa, con cadenza mensile, per conto dello Stato, a partire dal corrente mese di maggio e sino alla fine del 2014.

Compensazione esterna –
Come precisato in premessa, il suddetto codice va indicato “esternamente” al modello F24, come disciplinato dall’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 (c.d. “compensazione esterna”). Pertanto, il contribuente che vanta un credito lo può utilizzare per far fronte ai debiti inerenti i tributi, i contributi o i premi indicati nello stesso modello F24. Restano esclusi dalla compensazione per espressa previsione normativa i contributi Inail. Nel compilare il modello F24 il sostituto di imposta deve stare attento al fatto che il credito massimo compensabile non può eccedere il totale dei debiti indicati nelle varie sezioni. Ne deriva che il saldo finale non può essere mai negativo, ma al massimo azzerato. Analogo discorso vale per ogni singola sezione: se si compila una sola sezione del modello, anche il saldo della singola sezione non può essere negativo. Da notare, inoltre, che nel caso in cui il saldo nel modello sia pari a zero (quindi nulla è dovuto), l’F24 va inviato ugualmente ai fini di conoscere le compensazioni operate e regolare le reciproche partite di debito e credito.

I nodi da sciogliere –
Archiviato il dubbio “compensazione” restano però altri dubbi da risolvere sul bonus Irpef: uno su tutti il caso dei pluricommittenti. Poco chiara è anche la situazione in cui è l'Inps a erogare una prestazione, in assenza del datore di lavoro (mobilità, Aspi, Cig con pagamento diretto). In ogni caso, si attendono ulteriori sviluppi in merito.
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