Premessa – Il codice tributo “1655” denominato “Recupero da parte dei sostituti di imposta delle somme erogate ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66”, può essere utilizzato non soltanto per compensare le ritenute fiscali, ma anche per i contributi previdenziali. A renderlo noto è l’INPS con la circolare n. 60/2014, illustrando le modalità che i sostituti di imposta dovranno utilizzare per il recupero del bonus erogato allorquando, esaurita la sfera fiscale, possono essere aggredite le contribuzioni dovute all’Istituto.
Bonus Irpef – Il D.L. n. 66/2014 (c.d. “Decreto Renzi”) ha introdotto a partire dal mese di maggio (o al massimo dal prossimo mese di giugno per problemi tecnici legate alla erogazione del credito di imposta) un bonus in favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati. In particolare, esso ammonta a:
• 640 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
• 640 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 2.000 euro.
Il bonus viene erogato sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga, rapportandolo al periodo stesso. Ai fini del recupero degli importi riconosciuti, il sostituto d’imposta utilizza, fino a capienza, l’ammontare globale delle ritenute disponibili in ciascun periodo di paga e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga.
Codice tributo – Per rendere possibile il recupero del credito di imposta, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “1655” denominato “Recupero da parte dei sostituti di imposta delle somme erogate ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66”. In sede di compilazione del modello di versamento F24 il codice tributo dovrà essere indicato nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, con l’indicazione nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” e nel campo “anno di riferimento”, del mese e dell’anno in cui è avvenuta l’erogazione del beneficio fiscale, rispettivamente nel formato “00MM” e “AAAA”. Al riguardo, l’INPS precisa che tale codice può essere utilizzato anche per compensare i contributi previdenziali qualora le ritenute risultano incapienti.
INPS DM2013 – Il recupero del bonus da parte delle amministrazioni pubbliche si differenzia a seconda se si tratta di titolari di una posizioni contributiva INPS “DM2013” o di dipendenti ex INPDAP. Nel primo caso, per il recupero del bonus non compensabile in F24, va utilizzata la denuncia contributiva riferita a detta posizione. La somma relativa al periodo di paga interessato, che non potrà eccedere la contribuzione complessivamente dovuta, dovrà essere indicata con il codice conguaglio “L650” da valorizzare all’interno della sezione “AltrePartiteACredito” di “DenunciaAziendale”. Ai fini dell’individuazione della quota aggredibile, l’INPS tiene a precisare che la stessa è costituita dall’ammontare dei contributi dovuti, al lordo delle possibili partite a credito.
Ex INPDAP – Quanto alle amministrazioni pubbliche (ex INPDAP), che assumono il ruolo di dichiarante in ListaPosPA, possono recuperare il bonus erogato ai lavoratori (dipendenti e collaboratori) riducendo l’ammontare dei versamenti, dovuti per il medesimo periodo di paga, dell’importo esposto in un nuovo elemento “AltriImportiAConguaglio”. In ogni caso il recupero può essere effettuato nei limiti della quota dei contributi che rimane a carico del dichiarante, al netto dei versamenti effettuati da altri soggetti indicati nell’elemento Ente versante. Inoltre, ai fini dell’individuazione del limite utilizzabile possono essere considerati esclusivamente i contributi correnti, segnatamente quelli afferenti ai valori indicati negli elementi “E0_Periododelmese” e negli elementi “V1_PeriodoPrecedente”, codice causale “1”, corrispondenti a retribuzioni erogate nel mese della denuncia. Non possono essere considerati i contributi che discendono dagli elementi “V1” con codici causali diversi da “1”. In particolare, nell’ambito del tracciato Uniemens, gli elementi di “AltriImportiAConguaglio” devono essere compilati come di seguito indicato:
• “TipologiaConguaglio”: indicare il valore “001”;
• “ImportoConguagliato”: indicare l’importo del credito di imposta di cui all’art.1, D.L. n. 66/2014, recuperato sui contributi riferiti alle gestioni pubbliche della dichiarazione contributiva.
L’importo indicato nell’elemento “ImportoConguagliato” riduce i versamenti dei contributi delle gestioni pubbliche relativi allo stesso mese e anno in cui è avvenuta l’erogazione del beneficio fiscale, a partire dalla gestione identificata dal codice “1- Cassa trattamenti pensionistici dei dipendenti statali” fino alla gestione identificata dal codice “9-Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali”, secondo l’ordine progressivo indicato nell’elenco e nei limiti dell’importo da compensare. Le operazioni di recupero sopra illustrate potranno essere effettuate a far tempo dal periodo di paga “maggio 2014”.
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