15 febbraio 2012

Bonus malus. Richiesta entro fine mese

L’incentivo varia dal 7% al 30% in base alle dimensioni aziendali
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – Tempo fino a fine mese per l’invio delle richieste di riduzione dei premi all’INAIL. Infatti, le imprese che hanno iniziato la propria attività entro il 1° gennaio 2009 e che nel 2011 hanno investito sulla prevenzione e sicurezza sul lavoro, hanno diritto a un incentivo fruibile sotto forma di riduzione del premio assicurativo. Il bonus malus, variabile tra il 7% e il 30%, va presentato all’INAIL su apposito modello OT24.

Il bonus malus – Il bonus malus, tecnicamente chiamato “oscillazione del premio per prevenzione”, interessa tutte le aziende che siano in regola sia con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro sia con gli adempimenti contributivi e assicurativi. Tali aziende, dunque, potranno richiedere annualmente la riduzione del tasso medio di tariffa variabile in base al numero dei dipendenti:
- fino a 10 lavoratori: riduzione del 30%;
- da 11 a 50 lavoratori: riduzione 23%;
- da 51 a 100 lavoratori: riduzione del 18%;
- da 101 a 200 lavoratori: riduzione del 15%;
-da 201 a 500 lavoratori: riduzione del 12%;
- oltre 500 lavoratori: riduzione del 7%.

I pre-requisiti – Affinché le imprese possano accedere al beneficio, occorrono dei pre-requisiti appositamente definiti dall’INAIL, ovvero:
- regolarità con gli obblighi contributivi e assicurativi;
- regolarità con le norme in materia di sicurezza sul lavoro.

Tali pre-requisiti fanno riferimento alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui si riferisci la domanda.

Il D.M. 24 ottobre 2007 – Siccome l’incentivo in questione rientra tra i “benefici normativi e contributivi” previsti dal D.M. 24 ottobre 2007, è altresì necessario che le aziende siano in possesso dei seguenti requisiti:
- applicazione integrale della parte economica e normativa degli accordi e dei C.C.N.L., regionali, territoriali o aziendali;
- inesistenza a carico del datore di lavoro o del dirigente responsabile di provvedimenti, amministrativi o giurisprudenziali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni, in materia di tutela delle condizioni di lavoro, di cui all’allegato A del predetto decreto;
- il possesso della regolarità contributiva nei confronti di INAIL e INPS e, per il settore edile, anche delle casse edili.

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