5 maggio 2015

Bonus malus. Sconti al ribasso

Aggiornato il bonus malus: lo sconto passa dal 7-30% al 5-28%

Autore: Redazione Fiscal Focus
Rivisitati gli scaglioni e le aliquote di sconto del bonus malus. L’INAIL, infatti, con la Determina n. 286/2014 ha ridotto tali misure dal 30% al 28% per le aziende fino a 10 dipendenti, mentre per le aziende che hanno alle proprie dipendente da 11 a 50 dipendenti, la riduzione passa dal 23% al 18%. L’incentivo, in particolare, interessa l’autoliquidazione 2015-2016.

A stabilirlo è l’INAIL con la circolare n. 51/2015 precisando che, per le aziende che avessero già ricevuto l’accoglimento dell’istanza di sconto in base alle vecchie misure, l’INAIL invierà per Pec la rettifica.

La novità è contenuta nel D.M. del 3 marzo 2015 che ha approvato la Determina del Presidente dell’INAIL n. 286/2014

Il bonus malus – Il bonus malus, tecnicamente chiamato “oscillazione del premio per prevenzione”, interessa tutte le aziende che siano in regola sia con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro sia con gli adempimenti contributivi e assicurativi. Tali aziende, dunque, potranno richiedere annualmente la riduzione del tasso medio di tariffa variabile in base al numero dei dipendenti, come di seguito indicato:

• fino a 10 lavoratori: riduzione del 28% (30% fino al 2014);
• da 11 a 50 lavoratori: riduzione 18% (23% fino al 2014);
• da 51 a 200 lavoratori: riduzione 10%;
• oltre 200 lavoratori: riduzione del 5%.
Le suddette percentuali si applicano per le istanze presentate per l’anno in corso e la riduzione riconosciuta opererà in sede di regolazione del premio dovuto per l’anno 2015.

I pre-requisiti – Affinché le imprese possano accedere al beneficio, occorrono dei pre-requisiti appositamente definiti dall’INAIL, ovvero:

• regolarità con gli obblighi contributivi e assicurativi;
• regolarità con le norme in materia di sicurezza sul lavoro.
Tali pre-requisiti fanno riferimento alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui si riferisce la domanda.

Il D.M. 24 ottobre 2007 – Siccome l’incentivo in questione rientra tra i “benefici normativi e contributivi” previsti dal D.M. 24 ottobre 2007, è altresì necessario che le aziende siano in possesso dei seguenti requisiti:
• applicazione integrale della parte economica e normativa degli accordi e dei C.C.N.L., regionali, territoriali o aziendali;
• inesistenza a carico del datore di lavoro o del dirigente responsabile di provvedimenti, amministrativi o giurisprudenziali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni, in materia di tutela delle condizioni di lavoro, di cui all’allegato A del predetto decreto;
• il possesso della regolarità contributiva nei confronti di INAIL e INPS e, per il settore edile, anche delle casse edili.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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