I pensionati interessati dal blocco dell’indicizzazione, non solo riceveranno un rimborso misero rispetto a quanto effettivamente dovuto, ma quello che riceveranno sarà considerato al lordo e non al netto. “Ciò significa che, per chi li riceve, va via almeno un altro 20% di tasse”, come giustamente ha sottolineato il presidente dei deputati di Forza Italia, Renato Brunetta.
La notizia è arrivata direttamente da via Ciro il Grande, che con la circolare n. 125 ha specificato che le “somme arretrate” seguiranno il regime di tassazione separata, mentre le somme maturate successivamente al 31.12.2014, saranno assoggettate a tassazione ordinaria.
Niente rimborso netto, dunque, come aveva fatto informalmente trasparire il Primo Ministro, Matteo Renzi, il 18 maggio scorso: “se prendi 1.700 euro lordi di pensione, il primo di agosto il bonus Poletti sarà di 750 euro, se prendi 2.200 euro sarà di 450 euro, se prendi 2.700 euro sarà di 278 euro. Quelli sopra i 3.200 euro di pensione non riceveranno alcunché”.
Le direttive specifiche dell’INPS per il calcolo della tassazione separata devono ancora essere emanate, ma in molti casi la somma da girare al fisco rischia di essere superiore al 20%, per giungere al 23% del bonus nel caso in cui il pensionato non possa usufruire di detrazioni.
Conti alla mano, un assegno lordo da 2.300 euro al mese (pari a un netto di 1.706 euro) vedrà così il proprio bonus di 609 euro ridursi a 469 euro.
La normativa – La questione sul blocco dell’indicizzazione delle pensioni superiori a 3 volte il trattamento minimo INPS (1.443 euro) per il biennio “2012-2013”, giudicato illegittimo dalla Corte Costituzionale n. 70/2015, ha trovato definitiva soluzione nel D.L. n. 65/2015 (“Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR”) pubblicato in Gazzetta Ufficiale giorno 21 maggio 2015.
L’obiettivo del Decreto Legge consiste nel definire una modalità di calcolo per restituire gli arretrati agli aventi diritto e tale da risultare al contempo rispondente sia alle esigenze di equilibrio della spesa pubblica (esigenze tra l’altro di rilevanza costituzionale) sia ai principi enunciati dalla Corte Costituzionale, riferiti segnatamente all’adeguatezza e alla proporzionalità dei trattamenti pensionistici.
La tecnica legislativa utilizzata consiste da un lato, in una nuova formulazione dell’art. 24 comma 25 del DL 201/2011 e, dall’altro lato, in un’aggiunta - nel medesimo articolo - di un nuovo comma 25bis, con la conseguente produzione di norme che dettano una nuova regolamentazione con efficacia retroattiva della perequazione per gli anni intercorrenti nel periodo 2012-2015.
Ricostituzione – Altro aspetto particolarmente interessante rilevabile dalla circolare menzionata, riguarda la ricostituzione dei trattamenti pensionistici che avverrà d’ufficio, cioè senza la necessità di presentare domanda. Diverso è il caso, invece, per gli eredi dei pensionati nel frattempo deceduti; in quest’ultimo caso, infatti, dovrà essere presentata domanda all’INPS prima dei termini di prescrizione.
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