13 agosto 2013

Call center. Marketing anche senza progetto

Ampliato l’utilizzo dei collaboratori senza progetto anche nell’ambito dei call center per vari servizi di marketing
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – È possibile impiegare collaboratori senza progetto nell’ambito dei call center anche con riferimento alle attività di servizi, tra cui quelle di ricerche di mercato, statistiche e scientifiche, indipendentemente da una contestuale "vendita" di prodotti o di servizi. A renderlo noto è il Ministero del Lavoro con la lettera circolare prot. n. 12693/2013, fornendo la propria interpretazione della norma – contenuta nella L. n. 134/2012 – che ha attenuato, per il settore dei call center, la portata di alcuni vincoli contenuti nella Riforma Fornero (L. n. 92/2012) e nella Legge Biagi (D.Lgs. n. 276/2003) in materia di lavoro a progetto.

Co.co.pro. e call center – La disciplina dei co.co.pro nell’ambito dei call center ha creato in passato non pochi problemi agli interpreti, a causa di una formulazione incerta e, in alcuni passaggi, contraddittoria, tanto che il MLPS è dovuto intervenire in merito più volte, da ultimo con una lunga circolare interpretativa (29/2012). Ora, con la lettera circolare in commento si torna a parlare di tale disciplina e, nel dettaglio, delle deroghe ai requisiti per la corretta stipulazione delle collaborazioni da parte dei call center che svolgono attività c.d. outbound, introdotta dal D.L. n. 83/2012.

Deroga
– A tal proposito, il Ministero spiega che la deroga consiste nella non necessità della sussistenza di uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore, del collegamento a un determinato risultato finale e del divieto di mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente. Da notare, inoltre, che la deroga non trova applicazione nelle ipotesi di “attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso call center outbound per le quali il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto è consentito sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento, a prescindere dal requisito dimensionale dell'azienda”.

Chiarimenti MLPS - Al riguardo il MLPS ha spiegato che, con la predetta deroga, è stata introdotta una semplificazione nell'ambito dei call center, consentendo loro l'impiego del personale con contratti di collaborazione in una molteplicità di “attività di servizi”, tra cui risultano evidentemente annoverabili anche le attività di ricerche di mercato, statistiche e scientifiche, indipendentemente da una contestuale “vendita” di prodotti o di servizi. In tal caso, però, è necessario che il compenso legato alle prestazioni effettivamente rese dal collaboratore non sia inferiore alle retribuzioni minime previste dalla citata contrattazione collettiva ai fini della legittimità del rapporto di collaborazione, ferma restando la natura autonoma dello stesso.

 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy