Premessa – Premiati i call center che stabilizzano i collaboratori a progetto. Infatti, a chi stabilizza il personale e, nonostante la crisi, ha mantenuto in servizio gli ex collaboratori spetta un incentivo pari a un decimo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ciascuno dei collaboratori a progetto stabilizzati, per un periodo massimo di dodici mesi. L’incentivo viene riconosciuto alle aziende che hanno attuato le misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto previste dalla Finanziaria per il 2007 e hanno mantenuto in servizio tale personale alla data del 31 dicembre 2013. La novità deriva dalla Legge di Stabilità 2014 (art. 1, c. 22 della L. n. 147/2013), entrata in vigore lo scorso 1° gennaio 2014, al fine di salvaguardare la continuità occupazionale nei call center. In ogni caso, le modalità attuative del beneficio saranno definite con un decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
La stabilizzazione – In via preliminare, è bene ricordare che tale procedura di emersione era subordinata alla stipula di appositi accordi sindacali e ha consentito, alle imprese che svolgono attività di call center, di usufruire di una contribuzione agevolata oltreché la possibilità di stipulare atti individuali di conciliazione con i lavoratori ai sensi degli artt. 410 e 411 c.p.c. In particolare, la procedura di emersione prevedeva la stipula di contratti di lavoro subordinato aventi una durata di almeno 24 mesi per effetto della trasformazione contratti già esistenti nella modalità a progetto. La regolarizzazione era consentita anche nel caso di procedimenti ispettivi e addirittura anche nel caso di rapporti di lavoro oggetto di contenzioso in sede amministrativa o giudiziale a condizione che non fosse giunta una sentenza definitiva.
L’incentivo - L'incentivo è concesso per l'annualità 2014 ed è pari a un decimo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ciascuno dei lavoratori stabilizzati, per un periodo massimo di dodici mesi. L'importo mensile dell'agevolazione non può comunque superare l’importo di 200 euro per lavoratore. Da notare che il valore annuale dell’incentivo non può superare 3 milioni di euro per ciascuna azienda e non può comunque superare il 33% dei contributi previdenziali pagati da ciascuna azienda nel periodo successivo alla data di entrata in vigore della legge, per il personale stabilizzato entro i termini predetti e ancora in forza alla data del 31 dicembre 2013. L'agevolazione, inoltre, è concessa nel rispetto dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008.
L’autocertificazione – Per usufruire dell'agevolazione, l'azienda interessata autocertifica, entro il 31 gennaio 2014, il numero dei dipendenti interessati, mediante l'invio alla sede territorialmente competente dell'INPS di un elenco delle persone stabilizzate entro i termini e ancora in organico. L'azienda fornisce, con cadenza mensile, un aggiornamento di tale elenco.
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