8 ottobre 2014

Cambio appalto. Assunzioni facilitate per gli orfani

In ipotesi di cambio appalto, l’impresa subentrante potrà computare gli orfani nella quota di riserva

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’interpello n. 22/2014, ha chiarito che in caso di cambio appalto, il datore di lavoro subentrante potrà computare nella quota di riserva ex art. 18, comma 2 il personale orfano assunto in applicazione dell’obbligo contrattuale di cui all’art. 4 del CCNL imprese pulizia/multi servizi, quindi al di fuori delle procedure sul collocamento obbligatorio.

Il quesito - L’ANISA ha presentato istanza di interpello per avere maggiori delucidazioni in merito alla corretta interpretazione dell’art. 18, c. 2, della L. n. 68/1999 con particolare riferimento al “riconoscimento dell’orfano già in forza per effetto di una acquisizione di appalto ed ai fini dell’assolvimento degli obblighi di legge”. In particolare è stato chiesto se, nelle ipotesi di cambio appalto e di conseguente obbligo contrattuale di assunzione del personale già in forza presso il precedente appaltatore ai sensi dell’art. 4 del CCNL imprese pulizia/multiservizi, l’impresa subentrante debba procedere a un’assunzione ex novo di un altro soggetto orfano ovvero “possa ritenersi riconosciuto ai fini degli obblighi di legge il soggetto orfano già in forza ma non riconosciuto come tale ex L. n. 68/1999”.

La disciplina – In via preliminare, il Ministero del Lavoro rammenta che la suddetta normativa riconosce agli orfani una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di 50 dipendenti, pari a un punto percentuale. Tale quota, in particolare, si applica ai datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da 51 a 150 dipendenti.

Cambio appalto -
Va da sé, quindi, che in caso di cambio appalto e della relativa assunzione del personale impiegato dal precedente appaltatore, per l’impresa subentrante potrebbe dunque verificarsi un incremento della base occupazionale, cui occorrerebbe riferirsi ai fini della corretta determinazione della quota di riserva. Tuttavia, il Ministero del Lavoro in un precedente orientamento (circolare n. 77/2001) aveva stabilito – limitatamente al settore delle imprese di pulizia e servizi integrati – che “nel caso di passaggio di appalto e di conseguente incremento del personale occupato alle dirette dipendenze dell’impresa subentrante, [...] il numero dei lavoratori acquisito non è considerato ai fini del computo della quota d’obbligo di lavoratori disabili”. Quindi, la quota di riserva dovrà essere calcolata sulla base dell’organico già in servizio presso l’impresa medesima al momento dell’acquisizione dell’appalto.

Risposta MLPS – Ciò detto, il Ministero del Welfare ritiene applicabile il suddetto orientamento anche in relazione alla individuazione degli orfani da assumere. Pertanto nell’ipotesi di cambio appalto, il datore di lavoro subentrante potrà computare nella quota di riserva ex art. 18, comma 2 il personale orfano assunto in applicazione dell’obbligo contrattuale di cui all’art. 4 del CCNL imprese pulizia/multi servizi, quindi al di fuori delle procedure sul collocamento obbligatorio.
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