Premessa – Da domani anche i CAF e soggetti abilitati potranno trasmettere all’INPS - in favore dei pensionati delle gestioni private - le dichiarazioni reddituali dei residenti in Italia (REDITA) e le dichiarazioni di responsabilità delle prestazioni assistenziali. A darne notizia è l’INPS con il messaggio n. 4967 di ieri, rendendo disponibile i relativi modelli e software per le procedure di acquisizione/controllo.
I documenti trasmissibili – Con riferimento alle dichiarazioni reddituali dei residenti in Italia
(REDITA), i documenti che i CAF e soggetti abilitati possono trasmette sono:
• le dichiarazioni per la Campagna ordinaria 2014 REDITA (anno reddito richiesto 2013);
• e solleciti Campagna RED 2012 (anno reddito richiesto 2011).
Per quanto riguarda invece le dichiarazioni di responsabilità delle prestazioni assistenziali:
• le dichiarazioni per Campagna ordinaria 2014 (anni richiesti 2014 e 2013);
• e solleciti Campagna 2013 (anno richiesto 2012).
Dichiarazioni di responsabilità – Al riguardo, l’Istituto previdenziale rammenta la convenzione quadro che i CAF e soggetti abilitati hanno stipulato per l’affidamento e la disciplina del servizio di raccolta e di trasmissione delle dichiarazioni di responsabilità per l’anno 2014. In particolare, è stato stabilito che la stipula delle convenzioni dovrà avvenire presso le singole Direzioni metropolitane o provinciali INPS, competenti per territorio rispetto all’ubicazione delle sedi dei soggetti interessati; sarà cura di tali soggetti prendere contatto con le strutture INPS di riferimento per la stipula delle singole convenzioni. Inoltre, per le acquisizioni di dichiarazioni di responsabilità presentate dai cittadini prima della data di apertura della procedura di trasmissione per i CAF e soggetti abilitati verrà neutralizzato il periodo antecedente a tale data. Tuttavia, nel caso in cui la convenzione venga stipulata dopo l’apertura della procedura, gli effetti della stessa decorreranno dal giorno successivo alla firma.
I modelli – I nuovi modelli (dichiarazione di responsabilità delle prestazioni assistenziali e dichiarazioni reddituali dei residenti in Italia) sono stati integrati per renderli conformi alla Convenzione stipulata. In particolare, i CAF incaricati avranno cura di:
• controllare l’identità e la legittimazione del dichiarante, conservando anche copia del documento di riconoscimento;
• acquisire le dichiarazioni rese anche in nome e per conto del titolare deceduto da altri soggetti legittimati in base alla normativa vigente;
• acquisire, nel caso di disabili intellettivi o minorati psichici (art. 1, comma 254 della Legge 662/1996), un certificato medico attestante lo stato di disabilità o minorazione, esclusivamente nel caso in cui non sia presente la figura del tutore/curatore/amministratore di sostegno.
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