Premessa – Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’interpello n. 2/2014 (salute e sicurezza sul lavoro), ha chiarito che il committente o il responsabile dei lavori svolti nei cantieri non è obbligato a nominare il coordinatore per la progettazione, nei lavori privati, se l’opera che si sta realizzando non necessita di un permesso per costruire e se l’importo dei lavori è inferiore a 100.000 euro.
Il quesito – L’Associazione Nazionale Imprese Edili Manifatturiere ha avanzato istanza di interpello per avere maggiori delucidazioni in merito alla corretta individuazione dei cantieri per i quali si applica l’art. 90, c. 11 del D.Lgs. n. 81/2008.
Normativa – La suddetta disposizione sancisce l’obbligo, per il committente o per il responsabile dei lavori, di designare, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, il coordinatore per la progettazione nei cantieri in cui sia prevista la presenza di più imprese esecutrici anche non contemporanea. Inoltre, l’art. 90, c. 4 del T.U. Sicurezza stabilisce che “nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavoro, prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavoro […]”.
Risposta del MLPS – Per rispondere al quesito posto, la Commissione interpelli richiama innanzitutto l’art. 90, c. 11 del D.Lgs. n. 81/2008, il quale stabilisce che la designazione del coordinatore per la progettazione “non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori”. Di conseguenza, il committente o il responsabile dei lavori non è obbligato a nominare il coordinatore per la progettazione, nei lavori privati, se sono soddisfatti entrambi i seguenti requisiti: l’opera che si sta realizzando non necessita di permessa di costruire; l’importo dei lavori è inferiore a 100.000 euro. Nel caso di lavori soggetti all’obbligo del permesso di costruire, il committente è sempre tenuto, ove sia prevista la presenza di più imprese esecutrici anche non contemporanea, a nominare il coordinatore in fase di progettazione, qualunque sia l’entità dell’opera. Infine, la Commissione interpelli ritiene opportuno rammentare quanto già riportato nella circolare n. 30/2009 del MLPS, con la quale si sottolineava che, anche se nei casi previsti dall’art. 90, c. 11 il committente o il responsabile dei lavoro non è tenuto a nominare il coordinatore per la progettazione, questi deve “essere nominato contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, in modo da consentire la piena realizzazione di tutti i compiti connessi al ruolo di coordinatore per la progettazione”.
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