24 marzo 2014

Carta acquisti. Il punto dell’INPS

Riepilogate le modalità di gestione della carta acquisti sperimentale

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – L’INPS, con il messaggio n. 3475/2014, ha illustrato la modalità di gestione dell’intera sperimentazione della carta acquisiti (art. 60, c. 1-4 della L. n. 35/2012), in quanto sono terminate le attività per la definizione degli elenchi dei beneficiari.

Carta acquisiti – In particolare stiamo parlando della nuova “carta acquisiti” - disciplinata dai D.I. 10 gennaio 2013 e 24 dicembre 2013 (Lavoro-Economia) – destinata a contrastare la povertà minorile a partire dalle famiglie più marginali rispetto al mercato del lavoro. Il nuovo beneficio, che verrà erogato per bimestri e ha una durata annuale, sarà notevolmente superiore rispetto alla social card ordinaria, in quanto sarà calcolato sulla base della numerosità del nucleo familiare. Si tratta di una sperimentazione che coinvolge esclusivamente le 12 città più grandi del Paese (più di 250.000 abitanti), ossia: Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia, Verona. Tuttavia, grazie al D.L. Lavoro (D.L. n. 76/2013) è stato previsto un allargamento della sperimentazione, per l’anno 2014, anche ai territori delle regioni del Mezzogiorno.

Il D.I. 24 dicembre 2013 - Il D.I. 24 dicembre 2013, che integra il precedente D.I. 10 gennaio 2013, definisce meglio alcuni adempimenti sia a carico dell’INPS sia dei Comuni interessati alla sperimentazione. Con riferimento ai trattamenti economici si chiarisce quanto segue:
  •  la soglia relativa ai trattamenti economici viene annualmente aumentata della percentuale prevista per la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti. Pertanto, per l’anno 2014, la soglia dei trattamenti sarà pari a 607,20 euro mensili;
  • nel valore complessivo dei trattamenti non entrano le erogazioni riferite al pagamento di arretrati;
  • le mensilità aggiuntive quali tredicesime e quattordicesime e altri importi aggiuntivi erogati in unica soluzione ai titolari di trattamenti con periodicità mensile sono considerati per un dodicesimo del loro valore;
  • nel caso di erogazioni che hanno periodicità bimestrale, l'ammontare considerato è la metà dell'erogazione bimestrale;
  • i trattamenti economici ricorrenti che hanno diversa periodicità, comunque non mensile, vanno considerati in proporzione al numero di mesi cui si riferiscono;
  • nel caso di erogazioni in unica soluzione, l'ammontare deve essere considerato per un dodicesimo del valore complessivamente erogato nell'anno solare; sono a tal fine considerate unicamente le erogazioni effettuate prima della richiesta della prestazione;
  • non costituiscono trattamenti le eventuali esenzioni e/o agevolazioni per il pagamento di tributi, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, nonché le erogazioni di buoni servizio e/o voucher che svolgono la funzione di sostituzione di servizi;
  • non entrano altresì nel computo dei trattamenti, le erogazioni relative ad assegni, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale ovvero altre misure di sostegno previste nell'ambito dei progetti personalizzati di presa in carico.

Acquisizione domande - L’INPS, una volta acquisite le domande ed effettuate le verifiche di propria competenza, invia la lista con la graduatoria provvisoria a ciascun Comune, che contiene gli esiti relativi a ciascun nucleo familiare. Successivamente, ciascun Comune pubblica la graduatoria provvisoria e invia altresì l’esito dell’elaborazione a tutti i richiedenti, per permettere agli esclusi la possibilità di ricorrere in merito all’esito riscontrato.

Gestione ricorsi – In caso di presentazione di ricorsi, i Comuni provvedono autonomamente, dopo aver ricevuto idonea documentazione, all’esame degli stessi stabilendo il diritto alla prestazione. Le domande, in particolare, verranno poste in graduatoria utile come accolte, ma verrà tenuto in sospeso il pagamento di quanto dovuto fino a quando l’Istituto, per la parte di propria competenza, non accerterà la veridicità di quanto dichiarato.

Graduatoria definitiva -
Una volta scaduti i termini di presentazione dei ricorsi ed esperiti tutti i ricorsi presentati, sarà formata la graduatoria definitiva. Solo in questo momento sarà possibile stabilire quanti nuclei potranno effettivamente beneficare delle somme messe a disposizione, rientrando nel budget assegnato a ciascun Comune. La graduatoria verrà chiusa a partire dal nucleo che per ultimo potrà ottenere il beneficio per l’intero anno.
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