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Premessa – Nonostante non sia sanzionabile la comunicazione dei dati contenuti nella cartella sanitaria rilevanti per la sicurezza, il medico competente dovrà comunque effettuare l’adempimento in scadenza a fine mese. Infatti, le informazioni possono essere trasmesse anche dopo il 30 giugno 2013, mediante la procedura informativa dell’INAIL. A renderlo noto è il Ministero del Lavoro con la nota protocollo n. 13313/2013.
La norma – Stiamo parlando, in particolare, dell’adempimento che scade a fine mese, recentemente modificato dal D.M. 9 luglio 2012, il quale definisce i nuovi contenuti della cartella sanitaria e di rischio e le modalità di trasmissione annuale dei dati collettivi aggregati, sanitari e di rischio, dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria.
Periodo transitorio – In considerazione della probabilità di possibili criticità nella fase di prima attuazione, all’articolo 4 il decreto ha previsto una fase transitoria, della durata di dodici mesi, spostando il termine per la prima trasmissione dei dati, quella relativa al 2012, dal 31 marzo che rappresenta la scadenza ordinaria annuale, al 30 giugno 2013, nonché lo stop alla sanzione a carico dei medici per le inadempienze.
Chiarimenti del MLPS - Al riguardo, il MLPS chiarisce che il periodo transitorio non va inteso come una temporanea sospensione dell’accertabilità di eventuale inosservanza dell’obbligo di trasmissione entro il 30 giugno, che duri “fino al 24 agosto 2013”, per cui solo successivamente a tale data l’eventuale violazione può essere accertata e sanzionata, ma nel senso che, ove ricorrano i presupposti di cui all’art. 4 del D.M. 9 luglio 2012, la omessa trasmissione dei dati relativi all’anno 2012 entro il termine fissato non è soggetta a sanzione in quanto tale periodo di sperimentazione risulta coperto dalla condizione di sospensione dell’applicazione della sanzione prevista. Infatti la ratio è quella di favorire la serenità e la buona riuscita della sperimentazione stessa, stante anche la finalità di tale fase temporale di testare sul piano pratico la funzionalità della procedura telematica da utilizzare, assicurando una condizione esimente per il medico competente che si sia trovato nella condizione di non aver potuto adempiere al proprio obbligo di trasmissione dei dati inerenti la sorveglianza sanitaria effettuata nell’anno 2012, alla data prescritta del 30 giugno 2013, non per proprie responsabilità omissive, ma per contingenti difficoltà operative.
Adempimento oltre la scadenza – Infine, il Ministero del Lavoro tiene a precisare che le preventivate possibili difficoltà operative non saranno in ogni caso tali da ostacolare l’utile acquisizione delle informazioni richieste, anche successivamente al termine prefissato del 30 giugno. Infatti, la procedura telematica resa disponibile dall’INAIL consente, per la fase sperimentale in funzione di questa evenienza, di poter procedere comunque al recupero delle informazioni eventualmente già inviate per altra via telematica ai competenti servizi territoriali di vigilanza, senza necessità pertanto di ripetizione dell’invio delle informazioni precedentemente trasmesse da parte del medico competente.