12 dicembre 2014

CdL. L’occupazione non dipende dagli incentivi

La tutela normativa prevale sugli incentivi economici a breve scadenza

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa - Gli incentivi a breve termine per l’avvio di nuovi contratti a tempo determinato non creano occupazione a tempo indeterminato. A sostenerlo è la Fondazione Studi CdL che in un approfondimento ha analizzato i dati elaborati da Reforming.it, per conto del Ministero del Lavoro, per intercettare la reale esigenza delle imprese di incrementare il personale dipendente. I dati, elaborati trimestralmente dal 2011 al 2° semestre 2014, mostrano un interesse crescente verso la tutela normativa piuttosto che verso l’incentivo economico a breve scadenza. Ciò è quanto si desumere dall’analisi dettagliata dei singoli rapporti di lavoro attivati effettuata dai CdL, che illustriamo di seguito.

Tempo indeterminato – Iniziando dai rapporti di lavoro a tempo indeterminato, è stato evidenziato come il saldo negativo costante, registrato nel corso dei trimestri analizzati, non incoraggi il ricorso a tale tipo di assunzione, qualunque sia l’agevolazione prevista. Infatti, solo nei primi 6 mesi del 2014, a fronte di 838.604 assunzioni, si sono registrate contemporaneamente 941.509 cessazioni di rapporti di lavoro. Nel complesso, analizzando l’intero periodo considerato, le cessazioni di rapporti di lavoro superano le assunzioni per quasi 1.280.000 unità in valore assoluto.

Tempo determinato –
Per le assunzioni a termine gli esperti della Fondazione Studi sottolineano come il ricorso a tale istituto sia dettato più dalla tutela normativa favorevole riservata alle aziende. Infatti, al riguardo si ricorda come il c.d. “Decreto Giovannini” (L. n. 78/2014) abbia rivisto dal punto di vista normativo il contratto a termine concedendo, ora, ai datori di lavoro la certezza che osservando le regole diminuisca l’ipotesi di contenzioso con il dipendente all’atto della cessazione del rapporto di lavoro.

Apprendistato – Interessanti risultano i margini di crescita del contratto di apprendistato, anche se i CdL si soffermano sul fatto che sono ancora pochi i contratti attivati nonostante la volontà di vedere nell’apprendistato, come avviene in parallelismo normativo nel resto d’Europa, la porta d’ingresso nel mondo del lavoro. I CdL attribuiscono il mancato decollo soprattutto all’autonomia delle singole Regioni nel legiferare su elementi determinanti del contratto di apprendistato. Ciò crea un sistema di norme, per lo più differenti da Regione a Regione, che scoraggiano le imprese ad assumere apprendisti.

Collaborazione –
Poco entusiasmanti invece sono i contratti di collaborazione avviati negli ultimi anni, registrando per lo più alti e bassi. Il picco delle collaborazioni si è verificato soprattutto nei call center outbound i cui contratti di collaborazione vengono regolati a livello di contratto collettivo.

Altri contratti – Infine, sono stati raggruppate in un unico settore “altro tipo di contratto” tutte le casistiche analizzate in dettaglio (es. le assunzioni per lavoro intermittente, il lavoro accessorio, ecc.), evidenziando un saldo positivo dovuto al ricorso eccezionale e per un tempo relativamente breve di tali forme contrattuali.

Conclusioni CdL – Presa visione di tutti i dati legati ai vari rapporti di lavoro attivati e cessati, i CdL concludono che il lavoro a tempo determinato tiene in vita la soglia positiva del rapporto assunzioni/cessazioni di lavoro. Tale risultato è attribuibile a una certezza normativa, di diritti e doveri, che nel mondo del lavoro prevale su quella degli incentivi. A ciò va sicuramente aggiunto un elemento importante che è quello del proliferarsi, seppure in numeri ancora minimi, del ricorso ai contratti di prossimità, previsti dall’art. 8 del D.L. 138/2011, poi convertito nella Legge 148/2011, che soprattutto nei contratti a termine ne adegua, ulteriormente, la certezza di regolarità del rapporto di lavoro. Sono diversi, infatti, gli elementi del contratto di lavoro che possono essere regolati con il contratto/accordo aziendale per consentire al datore di lavoro di avere un rapporto di lavoro incentrato sulle proprie esigenze lavorative e per nulla pregiudicante nei confronti dei lavoratori, vista la necessaria sottoscrizione degli stessi dalle Associazioni Sindacali e Datoriali maggiormente rappresentative.
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