5 dicembre 2014

Cds. Via libera al recupero dei contributi ridotti

Ecco le istruzioni operative per la fruizione delle riduzioni contributive connesse ai contratti di solidarietà riferite all’anno 2014

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Tempo fino al 16 marzo 2015 per il recupero del bonus da parte dei datori di lavoro ammessi allo sgravio contributivo del 35% sui contratti di solidarietà. A tal fine, la Sede INPS territorialmente competente attribuirà alla posizione aziendale il codice di autorizzazione “1W” per recuperare il bonus relativo ai mesi da marzo a novembre 2014. A renderlo noto è l’INPS con la circolare n. 153/2014 fornendo le indicazioni e le modalità che i datori di lavoro, destinatari dei provvedimenti ministeriali di ammissione, dovranno seguire per fruire del beneficio contributivo riferito all’anno 2014.

Contratti di solidarietà –
In particolare, stiamo parlando della riduzione contributiva concessa per i contratti di solidarietà previsti dal Decreto n. 83312 del 7 luglio 2014, di adozione del c.d. “Decreto Giovannini” (D.L. n. 34/2014, di conversione alla L. n. 78/2014). I destinatari della riduzione contributiva sono le imprese che stipulano, a far data dal 21 marzo 2014, o alla medesima data hanno in corso contratti di solidarietà difensivi accompagnati da Cigs e che abbiano individuato strumenti volti a realizzare un miglioramento della produttività di entità analoga allo sgravio contributivo spettante sulla base dell’accordo ovvero di un piano di investimenti finalizzato a superare le inefficienze gestionali o del processo produttivo.

La misura – La misura è pari al 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i soli lavoratori interessati alla riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%. L’agevolazione spetta per l'intera durata del contratto di solidarietà con il limite massimo di 24 mesi. La fruizione dello sgravio, in particolare, spetta esclusivamente per l’anno 2014 (ossia dal 21 marzo al 31 dicembre 2014).

Esclusioni – Restano fuori dalla suddetta agevolazione i contratti di solidarietà di tipo b), cui possono accedere le aziende che non rientrano nel campo di applicazione della Cigs. Al riguarda va altresì precisato che i lavoratori per i quali si fruisce del beneficio non devono essere destinatari di altre agevolazioni contributive (ad es. lavoratori assunti dalle liste di mobilità ex lege 223/91, disoccupati da oltre 24 mesi ex lege 407/90, ecc.).

Istruzioni operative - Quanto alla riduzione contributiva, la Sede INPS competente provvederà ad attribuire alla posizione aziendale il codice di autorizzazione "1W" che assume il nuovo significato di "Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da Cigs, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex lege 608/1996, ai sensi del D.I. 7 luglio 2014". Ai fini operativi per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti per il periodo “dicembre 2014”, i datori di lavoro autorizzati, valorizzeranno all’interno di “DenunciaIndividuale”, “DatiRetributivi”, “AltreACredito”, i seguenti elementi:

• nell’elemento “CausaleACredito” inseriranno il codice causale “L929” avente il significato di “conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n.726 (L.863/1984)”;
• nell’elemento “ImportoACredito”, indicheranno il relativo importo.

Per il recupero riferito alle mensilità da marzo (o successive) a novembre 2014, i datori di lavoro avranno tempo fino al 16 marzo 2015. A tal fine, occorre utulizzare il nuovo codice causale “L930” avente il significato di “Arr. conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell'articolo 1 del dl 30 ottobre 1984, n. 726 (L. 863/1984)”.
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