Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
Premessa –A seguito della pronuncia del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali circa l’inammissibilità dell’autocertificazione del Documento Unico della Regolarità Contributiva (Durc), l’INPS ha invitato le proprie strutture territoriali ad apporre sulle certificazioni rilasciate a privati in ordine a stati, qualità personali e fatti, la dicitura: “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi” pena la nullità della certificazione stessa. Inoltre, l’Istituto evidenzia che il rilascio dei certificati privi della suddetta dicitura, costituisce violazione dei doveri d’ufficio a carico del responsabile, per espressa previsione legislativa.
Il Durc – Come è noto, a decorrere dal 1° gennaio scorso, sono entrate in vigore le modifiche introdotte dall’art. 15 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), introducendo pertanto l’art. 44-bis nel D.P.R. n. 445/2000, il quale “stabilisce semplicemente le modalità di acquisizione e gestione del Durc, senza però intaccare in alcun modo il principio secondo cui le valutazioni effettuate da un Organismo tecnico (nel caso di specie Istituto previdenziale o assicuratore) non possono essere sostituite da una autodichiarazione”. Si rammenta, inoltre, che la disposizione suddetta prevede l’utilizzabilità del documento solo nei rapporti tra privati, creando non pochi problemi alle P.A. per ottenere il documento.
Precisazioni del MLPS –Al riguardo, il MLPS ha ritenuto opportuno fornire ulteriori precisazioni in merito alla “possibilità, da parte della P.A. di acquisire un Durc (non una autocertificazione) da parte del soggetto interessato, i cui contenuti potranno essere vagliati dalla stessa P.A. con le modalità previste per la verifica delle autocertificazioni”. Dunque, tale ipotesi deve intendersi riferita ai soli casi in cui il legislatore ha previsto espressamente la presentazione del Durc da parte dei privati, secondo cui questo deve essere trasmesso “all’Amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire e della denuncia di inizio attività”. In tal caso, l’Amministrazione che ha ricevuto il Durc può verificare in ogni momento l’autenticità dello stesso attraverso il contrassegno posto in calce al documento. Il Ministero del Lavoro precisa altresì che resta confermato l’obbligo di acquisire d’ufficio il Durc da parte delle Stazioni Appaltanti pubbliche e delle Amministrazioni procedenti e che le fattispecie in cui è consentito all’impresa di presentare una dichiarazione in luogo del Durc sono solo quelle espressamente previste dal legislatore.
La richiesta di Durc – Alla luce di quanto appena detto, si precisa che, dal 13 febbraio prossimo, la richiesta di Durc per le seguenti tipologie:
- appalto/subappalto/affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi;
- contratti pubblici di forniture e servizi in economia con affidamento diretto;
- agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni e autorizzazioni.
Potrà essere effettuata esclusivamente dalle Stazioni Appaltanti pubbliche o dalle Amministrazioni procedenti.