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Certificati medici online - Si avvicina l'addio definitivo ai certificati medici su carta, visto che mancano pochi giorni alla fine del periodo transitorio. Le disposizioni emanate con la circolare n. 4, del 18 marzo scorso, dalla presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero del Lavoro, oltre ad armonizzare le procedure tra il settore pubblico e quello privato, hanno fissato come data limite il prossimo 13 settembre, per il passaggio definitivo al sistema telematico (Sac).
Dal giorno successivo, infatti, i certificati medici dei lavoratori di tutti i settori saranno gestiti solo online: si darà così piena attuazione al percorso di digitalizzazione avviato dalla legge n. 311/2004 e completato dall'articolo 25 del collegato lavoro (legge n. 183/2010).
Intesa del 20 luglio 2011 - Confindustria con Cgil, Cisl e Uil, in data 20 luglio 2011 hanno sottoscritto un accordo interconfederale riguardo le disposizioni per imprese e lavoratori sull'invio per via telematica dei certificati di malattia.
Armonizzazione del processo di telematizzazione - Con tale disposizione si è voluto compiere un ulteriore passo in avanti nel processo di telematizzazione in corso mediante il riconoscimento dell’obbligo, per i medici del SSN o con esso convenzionati, di utilizzare le modalità di trasmissione telematica dei certificati attestanti la malattia dei lavoratori di datori di lavoro privati.
Inoltre, l’accordo interconfderale vuole delineare un comportamento comune, in attesa che i contratti collettivi nazionali possano essere aggiornati alle nuove disposizioni e coordinati con le nuove modalità di rilascio e trasmissione telematica dei certificati di malattia.
Qui di seguito si riportano i vari step del processo per il rilascio dei certificati di malattia.
Gli adempimenti del medico - Il medico:
- acquisisce e invia online i certificati al Sistema di accoglienza centrale del ministero dell'Economia (Sac);
- al termine della trasmissione, riceve dal Sac il numero identificativo del certificato;
- consegna al lavoratore copia cartacea del certificato e dell'attestato di malattia;
- in caso di impossibilità di stampare la certificazione, comunica al lavoratore il numero del certificato;
- nei casi in cui sia impossibilitato all'inoltro telematico, rilascia la certificazione e l'attestazione di malattia in forma cartacea;
- sono previste sanzioni disciplinari nei confronti dei medici inadempienti.
Gli obblighi del lavoratore - Il lavoratore:
- può chiedere al medico l'invio del certificato e dell'attestato in formato pdf sul proprio indirizzo di posta elettronica;
- è esonerato dalla consegna dell'attestazione di malattia al datore di lavoro;
- è sempre obbligato ad avvisare il datore di lavoro della propria assenza e a comunicare il numero identificativo del certificato, laddove richiesto espressamente;
- solo nel caso in cui il medico non possa procedere all'invio online, deve consegnare al datore di lavoro copia dell'attestato di malattia, entro i due giorni lavorativi successivi all'inizio della malattia;
- una copia va consegnata anche all'Inps, come nel precedente sistema;
- può accedere al sito web dell'Inps per consultare e stampare i dati relativi ai propri certificati: mediante l'inserimento del codice fiscale e del numero di certificato (si visualizza solo l'attestato), oppure tramite il codice Pin (previo accredito). In quest'area web può anche attivare la modalità di inoltro dei certificati sulla propria casella Pec.
Il ruolo dell’INPS - L’INPS, sulla base dei propri archivi abbina il certificato medico dell’azienda e mette a disposizione l’attestato di malattia. Allo stesso modo anche il lavoratore può consultare il certificato sul sito INPS o tramite Pec,
I casi esclusi - In caso di impossibilità nella trasmissione da parte del medico, vigono le regole previgenti (consegna copia cartacea e all’INPS e al datore). Stesso procedimento per:
- ricovero ospedaliero
- degenze in strutture di pronto soccorso, emissione da parte di strutture di medici privati non ancora abilitati all’invio telematico.