15 luglio 2015

Certificazione di malattia. Implementata la procedura telematica

Inserito il codice di esclusione “E” dalle visite mediche di controllo richieste d’ufficio

Autore: Redazione Fiscal Focus
Aggiornata la procedura telematica di gestione della certificazione di malattia. Infatti, d’ora in poi è possibile inserire nuovamente il codice “3” (diagnosi mancante) e indicare, nel campo “Emod/grav (E/G)”, i valori “E” (emodialisi/cicli di cura ricorrenti) e “G” (malattia connessa allo stato di gravidanza) al fine di consentire al medico di segnalare tali specifiche casistiche presenti nel certificato per le conseguenti attività anche di tipo amministrativo. Inoltre, è stato istituito il codice di esclusione “E” dalle visite mediche di controllo richieste d’ufficio.

L’implementazione si è resa necessaria in quanto è emerso che persiste da parte di alcuni medici curanti, l’abitudine di non valorizzare correttamente il campo note di diagnosi con l’inserimento di una diagnosi comprensibile (nel falso convincimento di preservare la privacy dei propri assistiti) bensì di alcuni caratteri “non senso” che consentono comunque il soddisfacimento dei requisiti informatici per l’invio del certificato.

A darne notizia è stato l’INPS con il messaggio n. 4752/2015.

D.I. 18 aprile 2012 - Il graduale processo di telematizzazione del certificato di malattia trae origine dal D.I. (lavoro-economia) del 18 aprile 2012, con il quale sono state introdotte – a decorrere dal 4 giugno 2013 - nuove modalità tecniche per la predisposizione e l’invio telematico dei dati dei suddetti certificati al Sistema di accoglienza centrale (SAC). Due sono in sostanza le novità più rilevanti introdotte dal D.I. in commento:
1. il servizio per la comunicazione di inizio ricovero. Tale servizio consente alle aziende sanitarie di trasmettere all’INPS la comunicazione di inizio ricovero previo inserimento del codice fiscale del lavoratore. La trasmissione prevede la ricezione della conferma dell’accettazione dell’invio e l’assegnazione da parte dell’INPS del numero di protocollo univoco (PUCIR) consentendo altresì la stampa cartacea della comunicazione di inizio ricovero da consegnare al lavoratore anche ai fini di una tempestiva verifica dei dati anagrafici;
2. il servizio per l’invio di un certificato di malattia in sede di dimissione. Tale servizio consente all’azienda sanitaria di inviare all’Inps i dati di chiusura del certificato di ricovero per dimissioni del lavoratore e/o per trasferimento dello stesso ad altra Struttura sanitaria. Permette altresì al medico ospedaliero, autorizzato dalla Struttura sanitaria, di riprendere la comunicazione di inizio ricovero - attraverso il numero di protocollo univoco della comunicazione di inizio ricovero, recuperato dal software gestionale della Struttura sanitaria, e il codice fiscale del lavoratore - e di certificare la diagnosi e l’eventuale prognosi per la convalescenza. L’accettazione, tramite SAC, del certificato di malattia in sede di dimissione da parte dell’INPS comporta la restituzione del numero di protocollo univoco del certificato stesso (PUC). Successivamente, il sistema software gestionale della Struttura sanitaria deve rendere disponibili opportune funzioni di stampa per il rilascio della copia cartacea del certificato al lavoratore. Tale adempimento consente al lavoratore di prendere visione della corretta digitazione dei dati anagrafici e, tra questi, dell’indirizzo di reperibilità, la cui esatta indicazione rimane un onere a carico del lavoratore stesso.

Inoltre, si è proceduti all’aggiornamento di tutti gli elementi che costituiscono il certificato. In particolare, si segnala:
• la possibilità per il medico di dichiarare il ruolo in cui opera al momento del rilascio del certificato (Medico Servizio Sanitario Nazionale/Libero professionista);
• la possibilità di indicare oltre alla modalità di esecuzione della visita ambulatoriale/domiciliare anche quella in regime di pronto soccorso;
• la facoltà del lavoratore di dichiarare di aver completato l’attività lavorativa nella medesima giornata del rilascio del certificato;
• la possibilità di arricchire le note di diagnosi al fine di completare e/o caratterizzare la diagnosi stessa;
• la segnalazione dell’esistenza di una patologia grave che richiede terapia salvavita o di una malattia per la quale è stata riconosciuta la causa di servizio o, ancora, di uno stato patologico connesso alla situazione di invalidità già riconosciuta.

L’implementazione – L’implementazione della procedura ha consentito:
• il reinserimento del codice “3” (Diagnosi mancante), che consente di semplificare le attività di comunicazione con l’utenza mediante la predisposizione in automatico della relativa lettera, esonerando l’operatore dall’inserimento manuale della precisazione da effettuare in caso di anomalia generica;
• l’inserimento dei valori “E” (emodialisi/cicli di cura ricorrenti) e “G” (malattia connessa allo stato di gravidanza) al fine di consentire al medico di segnalare tali specifiche casistiche presenti nel certificato per le conseguenti attività anche di tipo amministrativo;
• l’inserimento del codice di esclusione “E” dalle visite mediche di controllo richieste d’ufficio. Mediante l’utilizzo di tale codice, il medico dell’INPS, durante l’analisi del certificato, ha l’opportunità – da esercitare secondo ponderato discernimento clinico e medico legale – di escludere uno specifico certificato dal flusso dell’applicativo “Data mining” qualora la diagnosi evidenzi una condizione di gravità tale che sconsigli o addirittura controindichi il controllo domiciliare disposto d’ufficio. Le condizioni patologiche che dovrebbero rientrare in questa casistica sono a titolo esemplificativo: le oncopatie metastatiche, stati terminali, situazioni post chirurgiche di interventi demolitivi, ecc.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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