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L'informativa analizza il potenziamento del congedo per malattia del figlio alla luce delle novitàintrodotte dalla Legge di Bilancio 2026.
Il documento chiarisce che il congedo non è retribuito, salvo condizioni migliorative dei CCNL, e non matura ferie o tredicesima, pur garantendo l'anzianità di servizio. Viene approfondito il regime della contribuzione figurativa, che risulta piena fino ai 3 anni e ridotta fino agli 8 anni. Sotto il profilo procedurale, si conferma l'obbligo di certificazione telematica del SSN e l'inapplicabilità delle visite fiscali.
L’articolo 1, comma 220, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio per il 2026) è intervenuto sull’articolo 47 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che disciplina il congedo per malattia del figlio riferito ai figli biologici.
L’intervento legislativo si muove lungo un duplice asse di potenziamento della tutela:
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Testo vigente sino al 31 dicembre 2025 |
Testo vigente a far data dal 1° gennaio 2026 |
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Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a 3 anni. |
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2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di 5 giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i 3 e gli 8 anni. |
Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di 10 giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e i 14 anni. |
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3. e 3-bis omissis |
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4. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento per i periodi di cui ai co. 1 e 2. |
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5. Ai congedi di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore. |
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6. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto. |
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Diversamente, per i figli entrati nel nucleo familiare a seguito di adozione o affidamento, l’articolo 50 del d.lgs. 151/2001 non è stato oggetto di un corrispondente innalzamento del limite anagrafico, con la conseguenza che continua ad applicarsi il tetto degli otto anni di età per la fruizione del congedo limitato a dieci giorni lavorativi annui.
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Testo vigente sino al 31 dicembre 2025 |
Testo vigente a far data dal 1° gennaio 2026 |
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1. Il congedo per la malattia del bambino di cui al presente Capo spetta anche per le adozioni e gli affidamenti. |
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2. Il limite di età, di cui all'articolo 47, co. 1, è elevato a 6 anni. Fino al compimento dell'ottavo anno di età si applica la disposizione di cui al co. 2 del medesimo articolo. |
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3. Qualora, all'atto dell'adozione o dell'affidamento, il minore abbia un'età compresa fra i 6 e i 12 anni, il congedo per la malattia del bambino è fruito nei primi 3 anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare alle condizioni previste dall'articolo 47, co. 2. |
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MALATTIA: per malattia si intende la modificazione peggiorativa dello stato di salute e, più precisamente, qualsivoglia alterazione anatomica e funzionale dell'organismo, anche localizzata, e quindi non impegnativa dalle condizioni organiche generali. Il diritto ad assentarsi spetta in caso di malattia, essendo del tutto ininfluente che si tratti di patologia avente o meno natura cronica o acuta (Pret. Milano 21 ottobre 1993). La norma, invece, non comprende né tutela il caso del soggiorno deciso dalla madre ogni volta che questo non trovi altrimenti giustificazione se non nella generica necessità di cure elioterapiche (Min. Lav., circolare 29 dicembre 1976, n.79).
CONVALESCENZA: per malattia del bambino deve intendersi, tenuto conto delle finalità della norma, attuativa del precetto costituzionale secondo cui le condizioni di lavoro devono consentire alla lavoratrice l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre una speciale adeguata protezione, non soltanto la fase acuta di alterazione patologica in atto, ma anche quella della convalescenza in cui il bambino, dopo il superamento dei sintomi acuti, deve ancora recuperare le proprie normali condizioni biopsichiche e quindi ha necessità dell'assistenza materna per prevenire ricadute e assicurare il suo completo ristabilimento (Cass. 4 aprile 1997, n. 2953).
Per l’esercizio del diritto all'astensione (sia nel regime di durata illimitata per i minori di anni 3, sia nel plafond dei 10 giorni annui per i minori di anni 14), il lavoratore ha l'obbligo di produrre idonea certificazione medica.
Tale documento deve essere rilasciato esclusivamente da un sanitario appartenente al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) o convenzionato, il quale attesti lo stato morboso del minore.
Sotto il profilo dei controlli datoriali, sussiste una netta distinzione rispetto alla malattia del dipendente:
In conformità all'art. 51 del D.Lgs. 151/2001, la fruizione del congedo è subordinata al principio di alternatività tra i genitori. Il richiedente deve presentare al datore di lavoro una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ex art. 47 D.P.R. 445/2000), in cui si attesta che l’altro genitore non stia beneficiando, nelle medesime giornate e per la stessa causa, del medesimo istituto.
Il flusso documentale prevede la digitalizzazione del processo:
Sotto il profilo economico, il sistema di base è caratterizzato dalla mancanza di retribuzione, salvo che la disciplina collettiva applicabile al rapporto di lavoro (CCNL, accordi aziendali o di secondo livello) preveda espressamente un trattamento economico di miglior favore.
Ne discende che, in via ordinaria, i giorni di assenza fruiti come congedo per malattia del figlio non danno diritto né a retribuzione a carico del datore di lavoro, né ad indennità sostitutive a carico degli enti previdenziali, rimanendo tuttavia assenze pienamente legittime e coperte dal titolo legale dell’art. 48 D.Lgs. 151/2001.
Il datore di lavoro è comunque tenuto a sospendere la prestazione e la controprestazione retributiva per la durata del congedo, fatti salvi gli eventuali obblighi economici derivanti da fonti collettive più favorevoli, che possono riconoscere, in tutto o in parte, un trattamento economico (indennitario o retributivo) per tali periodi di assenza.
L’articolato sistema degli artt. 22, 29, 34 e 48 D.Lgs. 151/2001 (come ricostruito dalla prassi e dalla dottrina specialistica) qualifica in modo differenziato gli effetti dei vari istituti di astensione dal lavoro (maternità/paternità, congedo parentale, malattia del bambino) sull’anzianità di servizio.
È espressamente previsto che:
Il periodo di congedo per malattia del figlio, quindi, è pienamente idoneo a far maturare l’anzianità di servizio del lavoratore (anche ai fini di istituti quali scatti di anzianità, TFR, ove non diversamente disciplinato), ma non produce effetti sulla maturazione dei giorni di ferie e della tredicesima/ gratifica natalizia, che restano “congelate” per il solo periodo coperto da tale istituto.
In coerenza con la disciplina appena richiamata, il congedo per malattia del figlio determina una sospensione della maturazione di ferie e tredicesima limitatamente al periodo di assenza; al contempo, non incide sulla legittima fruizione delle ferie già maturate in altri periodi, che rimangono nella disponibilità del lavoratore secondo le ordinarie regole di programmazione. La scelta legislativa di far decorrere l’anzianità ma di escludere ferie e tredicesima per il congedo per malattia del figlio configura un regime intermedio tra l’assenza “piena” (con tutti gli effetti) e l’assenza “neutra” (che non produce neppure anzianità), volto a conciliare l’esigenza di tutela della genitorialità con l’equilibrio del sinallagma contrattuale.
In sintesi:
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Retribuzione |
Assenza di retribuzione e indennità, salvo trattamento più favorevole previsto dal CCNL o da accordi collettivi |
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Anzianità di servizio |
Anzianità pienamente decorrente |
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Ferie |
Non maturano |
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Tredicesima / gratifica natalizia |
Non matura |
In base a una specifica previsione di legge, per i periodi di congedo dovuti alla malattia del figlio è riconosciuta la contribuzione figurativa fino al raggiungimento del terzo anno di età del bambino, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
Trovano inoltre applicazione le disposizioni dell’articolo 25, il quale stabilisce che, durante la vigenza del rapporto di lavoro, non è necessario il possesso di una precedente anzianità contributiva affinché i contributi figurativi siano accreditati sia ai fini del diritto alla pensione sia per il calcolo della relativa misura; la medesima norma contiene anche ulteriori previsioni in materia previdenziale. Successivamente al compimento del terzo anno di età del bambino e fino all’ottavo anno, la copertura contributiva è riconosciuta secondo i criteri indicati dall’articolo 35, comma 2, prevedendo una contribuzione figurativa ridotta, pari al 200% dell’importo massimo dell’assegno sociale, rapportato alla durata dei periodi interessati.
Resta comunque ferma la possibilità per l’interessato di integrare tale contribuzione, mediante riscatto ai sensi dell’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, oppure attraverso il versamento dei contributi secondo le modalità previste per la prosecuzione volontaria.
La contribuzione figurativa è riconosciuta anche nei casi di affidamento e di adozione, sia nazionale sia internazionale.
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Fascia d'età del bambino |
Tipo di Copertura Contributiva |
Modalità |
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0 - 3 anni |
Figurativa Piena |
Accreditata automaticamente per tutto il periodo di congedo. Vale per diritto e misura della pensione. |
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3 - 8 anni |
Figurativa Ridotta |
Valore calcolato sul 200% dell'assegno sociale. |
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Integrazione (3-8 anni) |
Riscatto o Volontari |
Facoltà del lavoratore di coprire la differenza tra il valore ridotto e la retribuzione effettiva. |
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Oltre gli 8 anni |
Nessuna copertura |
Non è coperto da contributi figurativi, salvo diverse disposizioni di miglior favore per il lavoratore. |
È ammissibile la sospensione del congedo parentale qualora, durante il periodo di fruizione dello stesso, insorga uno stato morboso del bimbo regolarmente certificato?
A seguito di un interpello, il Ministero del Lavoro ha precisato che, previa presentazione di specifica istanza da parte del genitore interessato, la fruizione del congedo parentale può essere sospesa allorquando sopraggiunge una malattia del figlio; ciò perché, ai fini della possibilità di utilizzare alternativamente l’uno o l’altro istituto (congedo parentale o permessi per malattia del bambino), l’elemento decisivo è che risultino integrati i rispettivi requisiti previsti dalla normativa vigente (Min. Lav., Nota 28.8.2006, prot. n. 25).
In una successiva risposta ad interpello, lo stesso Ministero, dopo aver riconosciuto in via generale la legittimità del cambiamento del titolo giustificativo dell’assenza dal servizio, anche quando i diversi istituti abbiano natura giuridica distinta, ha ritenuto ammissibile che l’assenza originariamente imputata a congedo parentale (che viene, quindi, sospeso) sia riqualificata come permesso retribuito per gravi motivi previsto dal contratto collettivo, quando ciò avvenga per assistere il medesimo figlio affetto da malattia adeguatamente certificata e sempre che da tale diversa qualificazione derivi un trattamento più favorevole per il lavoratore (Min. Lav., Nota 20.3.2009, n. 31).
Se, durante un periodo di ferie già in godimento, il figlio del lavoratore è colpito da una malattia che richiede il ricovero ospedaliero, il genitore lavoratore ha il diritto di ottenere l’interruzione delle ferie stesse e la loro sostituzione con il congedo per malattia del bambino?
Si, ai sensi dell’art. 47, comma 4, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, la malattia del figlio che comporti un ricovero ospedaliero determina, su espressa richiesta del genitore lavoratore, l’interruzione del periodo di ferie in corso, con conseguente possibilità di fruire, per i giorni interessati, del congedo per malattia del bambino.
Tale facoltà di interruzione delle ferie è tuttavia riconosciuta solo entro i limiti temporali previsti dai commi 1 e 2 dello stesso art. 47, e precisamente:
senza limite di durata, nel caso di figlio di età fino a tre anni, sicché tutte le giornate di ricovero che ricadano in un periodo di ferie possono, a domanda del genitore, essere coperte da congedo per malattia del bambino, con interruzione integrale delle ferie in corrispondenza di tali giornate;
nel limite massimo di dieci giorni l’anno, nel caso di figlio che abbia compiuto i tre anni e fino al giorno dell’ottavo compleanno incluso, sicché, in tale fascia di età, l’interruzione delle ferie per effetto del ricovero ospedaliero del minore può operare solo entro il tetto annuo di dieci giorni di congedo per malattia del bambino.
In sintesi, in presenza di ricovero ospedaliero del figlio, le ferie già in corso non continuano a decorrere automaticamente, ma possono essere sospese e sostituite dal congedo per malattia del bambino, a condizione che il genitore eserciti espressamente tale facoltà e nel rispetto dei limiti di età e di durata indicati dalla norma.
(prezzi IVA esclusa)