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Questo approfondimento esamina le tutele e gli adempimenti legati alla genitorialità nel contesto lavorativo italiano, con un focus specifico sul congedo di maternità.
L’istituto dell’astensione obbligatoria dal lavoro per maternità si configura come un diritto soggettivo indisponibile, preordinato alla tutela di interessi di rilievo costituzionale che trascendono la mera sfera patrimoniale della lavoratrice:
Il dettato costituzionale (art. 31 e 37 Cost.): La ratio legis risiede nella necessità di bilanciare il diritto al lavoro con la "essenziale funzione familiare". Il sistema di tutele costituisce una deroga legittima al principio di parità di trattamento, giustificata dalla protezione della salute psico-fisica della gestante e del nascituro.
Evoluzione dal sistema previdenziale al sistema di welfare: Il passaggio dalla L. 1204/1971 al D.Lgs. n. 151/2001 (Testo Unico) segna l'evoluzione da una tutela meramente assicurativa a una protezione organica della genitorialità;
L'intervento eurounitario: Il quadro normativo interno deve essere letto in combinato disposto con la Direttiva (UE) 2019/1158, volta a promuovere il work-life balance e la parità di genere nel mercato del lavoro.
è Il congedo di maternità è disciplinato dagli artt. 16 e ss. del D.Lgs. 151/2001. Si caratterizza per l'imposizione di un divieto assoluto di adibire la donna al lavoro, la cui violazione è presidiata da sanzioni penali a carico del datore di lavoro.
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Modello Ordinario 2+3 (Art. 16, comma 1): |
Divieto di lavoro nei 2 mesi precedenti la data presunta del parto e nei 3 mesi successivi all'evento. |
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Flessibilità 1+4 (Art. 20): |
Per “flessibilità” del congedo si intende innanzitutto la possibilità, a determinate condizioni, di posticipare l'astensione dal lavoro, ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità. Il periodo di astensione lavorativa prima del parto può essere posticipato di un mese rispetto alla previsione ordinaria, in modo che il periodo successivo al parto avrà durata pari a quattro mesi. A tale scopo, è necessario che il medico specialista (del SSN o convenzionato) e il medico competente attestino l'inesistenza di rischi per la salute della madre e del nascituro. L'INPS (Cir. INPS 29 settembre 2022 n. 106) ha stabilito che le certificazioni mediche necessarie per fruire della flessibilità dell'astensione obbligatoria non dovranno più, come in precedenza, essere allegate dalla lavoratrice alla domanda di indennità presentata all'Istituto, ma presentate esclusivamente al datore di lavoro entro il settimo mese di gravidanza. |
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Maternità "Differita" 0+5 (L. 145/2018): |
A far data dall'anno 2019 (art. 1, c. 485, L. 145/2018), la lavoratrice può optare per rimanere al lavoro sino alla data effettiva del parto, godendo quindi di 5 mesi continuativi di congedo dopo la nascita del figlio. La documentazione sanitaria necessaria deve essere acquisita dalla lavoratrice nel corso del 7° mese di gravidanza e deve attestare l'assenza di pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro fino alla data presunta del parto o fino all'evento del parto, se questo dovesse avvenire in data successiva. La documentazione deve essere presentata al proprio datore di lavoro e all'INPS entro la fine del 7° mese di gestazione. La scelta di avvalersi di tale opzione deve essere effettuata nella domanda telematica di indennità di maternità. La domanda di maternità deve essere presentata prima dei 2 mesi che precedono la data presunta del parto e comunque mai oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile. |
Il legislatore definisce il periodo di congedo secondo le seguenti direttrici temporali:
Se il parto si verifica molto in anticipo rispetto alla data presunta (prima dell’inizio del periodo di tutela ante partum), i giorni tra la data effettiva e quella presunta si sommano ai 3 mesi dopo parto, dando un congedo complessivo superiore ai 5 mesi.
Il periodo di astensione obbligatoria è equiparato, per legge, al servizio effettivamente prestato.
Le lavoratrici e i lavoratori con figli fino a 12 anni di età, o senza limiti di età nel caso di figli con disabilità grave, hanno, inoltre, diritto di precedenza per le richieste di attivazione della modalità di lavoro agile (art. 18, c. 3 bis, L. 81/2017).
Le lavoratrici che abbiano fatto richiesta per il lavoro agile non possono essere sanzionate, demansionati, licenziati, trasferiti o sottoposti ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro; le relative misure adottate dal datore di lavoro sono considerate ritorsive o discriminatorie e quindi nulle. Il datore di lavoro che rifiuti, si opponga o ostacoli l'accesso al lavoro agile delle lavoratrici e dei lavoratori che si trovino nelle suddette condizioni, non potrà ottenere la certificazione di parità di genere nei due anni successivi.
Particolarità del Contratto di Apprendistato
Deroga al principio di computo dell'anzianità per finalità formative:
Le lavoratrici, prima dell'astensione obbligatoria, devono consegnare al datore di lavoro un certificato medico (rilasciato in tre copie), contenente (art. 21 D.Lgs. 151/2001; art. 14 DPR 1026/76):
Il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto occorre che sia trasmesso all'INPS esclusivamente per via telematica direttamente dal medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, secondo le modalità e utilizzando i servizi resi disponibili dall'INPS.
Entro i due mesi precedenti il parto la lavoratrice deve presentare la domanda di congedo di maternità all'INPS, in via telematica e al datore di lavoro.
Il datore di lavoro o l'INPS non possono procedere al controllo dell'effettivo stato di gravidanza con le modalità previste generalmente per la malattia, bensì solo attraverso una richiesta rivolta all'ITL, che effettua il controllo medesimo a propria discrezione, eventualmente avvalendosi di specialisti terzi, il cui costo è posto a carico del richiedente. Successivamente al parto (o alla eventuale interruzione di gravidanza), la lavoratrice dovrà consegnare al datore di lavoro il certificato di parto da cui risulti l'evento stesso, entro 30 giorni dal suo verificarsi.
L’ordinamento sposta la tutela in avanti rispetto al termine ordinario (2 mesi ante-partum) seguendo tre iter procedurali distinti sotto il profilo della competenza e dell'efficacia temporale:
La modulistica per le istanze da presentare all'ITL è reperibile sul sito INL. La modulistica per le istanze da presentarsi alla ASL, è reperibile presso le stesse ASL.
Tra le motivazioni che consentono l'anticipazione del congedo di maternità, quelle relative al sollevamento e trasporto di carichi pesanti, alle lavorazioni vietate e alle condizioni ambientali o di lavoro pregiudizievoli per la salute della donna e del bambino possono condurre, (laddove sussista l'impossibilità di procedere, a seconda dei casi, alla eliminazione dei rischi o all'adibizione della lavoratrice ad altra mansione), all'adozione, da parte dell'ITL competente per territorio, di provvedimenti di interdizione dal lavoro fino al compimento del settimo mese di età del bambino, a
cui possono anche sommarsi i giorni di congedo obbligatorio eventualmente non fruiti a causa di parto intervenuto precedentemente alla data presunta.
→ La lavoratrice avrà in questo caso diritto alla percezione dell'indennità INPS per tutta la durata dell'interdizione, ma dovrà presentare apposita istanza all'Istituto previdenziale.
Le richieste possono essere avanzate sia dal datore di lavoro, sia dalla lavoratrice interessata, utilizzando l'apposita modulistica presente sul sito dell'INL.
Alla richiesta devono essere allegati:
Il datore di lavoro che presenti la richiesta dovrà anche:
Il datore di lavoro dovrà obbligatoriamente e tempestivamente presentare la domanda quando, rilevata la sussistenza di rischi per la lavoratrice e/o per il nascituro, abbia verificato l'impossibilità di rimuovere il rischio modificando temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro, o di adibire la lavoratrice ad altra mansione compatibile con lo stato di gravidanza o con l'allattamento.
La valutazione sulla possibilità dello spostamento ad altra mansione spetta in via esclusiva al datore di lavoro, che verifica se tale spostamento può garantire l'efficienza dell'organizzazione aziendale, senza comprometterne le finalità economiche.
è Non si dà luogo a spostamento allorquando la mansione alternativa sia in concreto onerosa per la lavoratrice, costretta a recarsi al lavoro “per restare oziosa o rendere una prestazione lavorativa di minima utilità per il datore di lavoro” (Interpello 28 novembre 2006 n. 6584).
L'ufficio, ricevuta la domanda, valuta la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge, che devono ricorrere congiuntamente:
Laddove risulti, dalla valutazione del rischio effettuata dal datore di lavoro, l'impossibilità di eliminare il rischio e di spostare la lavoratrice ad altra mansione, anche inferiore, l'ufficio dispone l'interdizione dal lavoro.
Resta fermo che l'eventuale spostamento a mansioni inferiori avviene a parità di retribuzione. Il procedimento di valutazione prevede la verifica se le condizioni di lavoro rientrino tra le lavorazioni vietate ai sensi del D.Lgs. 151/2001 (allegati A, B e C); si tratta, in breve, di:
Si ricorda che gli esiti della specifica valutazione dei rischi devono essere portati a conoscenza delle lavoratrici e dei rappresentanti per la sicurezza (RLS); le lavoratrici devono poi essere informate che le tutele previste saranno attivate dopo che il datore di lavoro sia stato informato dello stato di gravidanza.
Lavoratrice dipendente con schema “2 mesi prima + 3 mesi dopo”
Dati di partenza
Lavoratrice dipendente a tempo pieno nel settore privato.
Data presunta del parto certificata: 15 ottobre 2025.
Nessuna richiesta di flessibilità o posticipo (quindi si applica lo schema standard 2+3).
Calcolo del periodo di congedo
1. Periodo ante partum (2 mesi prima)
2. Se il parto avviene il 15 ottobre 2025 (alla data presunta)
3. Effetto sul rapporto di lavoro
4. Trattamento economico
Lavoratrice part-time
(prezzi IVA esclusa)