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Il presente documento illustra le sostanziali innovazioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025), che potenziano le misure a sostegno dei genitori lavoratori dipendenti. La riforma interviene prioritariamente sulla flessibilità temporale e sulla tutela economica, con l'obiettivo di favorire una più estesa assistenza ai figli minori.
La Legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025) introduce importanti modifiche al D.Lgs. 151/2001 in materia di congedo parentale e congedi per malattia del figlio, con decorrenza 1° gennaio 2026.
Le nuove disposizioni si inseriscono nel quadro delle misure volte a favorire la conciliazione tra vita privata e lavoro e a sostenere la genitorialità.
La riforma estende da 12 a 14 anni l’età entro cui ciascun genitore può fruire del congedo parentale. L’estensione dell’età non modifica la durata complessiva, ma amplia la flessibilità temporale, consentendo l’utilizzo del congedo anche durante la preadolescenza.
Prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave (art. 33 D.Lgs. 151/2001):
Per i genitori di minori con disabilità grave accertata ai sensi della L. 104/1992:
La modifica riconosce la necessità di supporto continuativo anche oltre la prima infanzia.
La legge di Bilancio 2026 prevede che:
La riforma rafforza l’equiparazione tra genitorialità biologica e adottiva/affidataria.
Il diritto di astenersi dal lavoro compete:
In quest'ultimo caso, l'altro genitore perde il diritto al congedo non ancora utilizzato.
A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, all'INPS. Fino al 12.08.2022 il diritto spettava, qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi.
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IN PRESENZA DI ENTRAMBI I GENITORI: |
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1. fruizione solo della madre: |
6 mesi, continuativi o frazionati |
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2. fruizione solo del padre: |
7 mesi, continuativi o frazionati |
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3. fruizione da parte di entrambi: |
10 mesi complessivi, elevabili a 11 qualora il padre fruisca di almeno 3 mesi continuativi |
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IN PRESENZA DI UN SOLO GENITORE: |
11 mesi |
La normativa vigente offre al genitore lavoratore tre diverse scale temporali per gestire l'astensione dal lavoro, bilanciando il diritto alla cura del minore con le esigenze organizzative aziendali:
Chiarimenti congedo parentale su base oraria
I giorni o mesi di congedo parentale possono alternarsi con giornate lavorative nelle quali il congedo parentale è fruito in modalità oraria, nei limiti eventualmente stabiliti dalla contrattazione collettiva.
Qualora la fruizione di un periodo di congedo parentale avviene su base oraria - con copresenza di attività lavorativa - le domeniche (o sabati, in caso di settimana corta), non sono considerate né ai fini del computo né ai fini dell’indennizzo.
Ai fini del congedo parentale su base oraria, la contrattazione deve prevedere anche l’equiparazione di un monte ore alla singola giornata lavorativa. In assenza di contrattazione, la giornata di congedo parentale si determina prendendo a riferimento l’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. In assenza di ulteriori specificazioni di legge, per orario medio giornaliero si intende l’orario medio giornaliero contrattualmente previsto. Il congedo parentale è indennizzato su base giornaliera anche nel caso in cui la fruizione avvenga in modalità oraria (INPS circ. 152/2015).
Il principio cardine è che il congedo parentale orario nasce per conciliare vita e lavoro riguardo alla cura del figlio. E’ pertanto compatibile la fruizione del congedo parentale su base oraria con permessi o riposi disciplinati da disposizioni normative diverse dal T.U., quali ad esempio i permessi di cui all’art.33, co.2 e 3, L. 104/1992. In tal ipotesi il periodo di congedo è cumulabile soltanto con:
La domanda di congedo parentale deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica alternativamente attraverso:
Il nuovo co. 3, art. 32, D.Lgs. n. 151/2001, come modificato dal D. Lgs. n. 105/2022 sancisce che il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore d secondo le modalità e i criteri definiti dalla contrattazione collettiva, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a 5 giorni indicando l’inizio e la fine del periodo di astensione dal lavoro.
Qualora il congedo parentale sia utilizzato su base oraria, il periodo minimo di preavviso è ridotto a 2 giorni.
La possibilità di una collocazione temporale diversa da parte del datore di lavoro non è consentita in quanto la giurisprudenza di legittimità qualifica il diritto alla fruizione del congedo in termini di diritto potestativo, in relazione al quale vige l’unico onere del rispetto del preavviso (Cass. 16207/2008).
Resta comunque ferma la possibilità di disciplinare la fruizione dei congedi attraverso accordi da prendere anche a cadenza mensile con i richiedenti o con le loro rappresentanze aziendali, volti a contemperare la necessità di buon andamento dell’attività imprenditoriale con il diritto alla cura della famiglia (Min. lav. Interpello 13/2016).
La disciplina dettata dall’art. 34 del D. Lgs. n. 151/2001 è stata oggetto di diverse modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 105/2022 e dalle leggi di Bilancio 2023, 2024 e 2025.
1) Genitori con congedo obbligatorio (maternità o paternità) terminato prima del 31/12/2022:
2) Genitori con congedo obbligatorio terminato successivamente al 31/12/2022 e prima del 31/12/2023:
3) Genitori con congedo obbligatorio terminato successivamente al 31/12/2023 e prima del 31/12/2024:
4) Genitori con congedo obbligatorio terminato successivamente al 31/12/2024:
Periodo considerato:
Retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente all’inizio del congedo.
Se il congedo parentale segue quello di maternità, si prende il periodo precedente al congedo di maternità.
Tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro, in denaro o in natura, al lordo delle ritenute, come compenso per il lavoro prestato.
Include quota di emolumenti ricorrenti, non frazionati e non corrisposti nel normale periodo di paga.
Retribuzione per riposi di allattamento (considerati ore lavorative e indennizzati per intero).
Rateo giornaliero di gratifica natalizia (13ª mensilità) o altri premi accessori
Somme erogate a integrazione dell’indennità giornaliera di malattia, anche se soggette a contribuzione.
L’elevazione dell’indennità concerne esclusivamente i lavoratori dipendenti (anche ai genitori adottivi o affidatari/collocatari entro i 6 anni dall’ingresso del minore in famiglia in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età). Restano invece escluse tutte le altre categorie di lavoratori (lavoratori autonomi, lavoratori iscritti alla Gestione separata).
Qualora si ponga il caso di un genitore lavoratore dipendente e l’altro genitore appartiene ad altra categoria lavorativa, l’elevazione dell’indennità all’80% della retribuzione per i mesi di congedo parentale spetta soltanto al genitore lavoratore dipendente (Inps, Circ. 26.05.2025, n. 95):
È indennizzabile il congedo parentale che viene fruito dal lavoratore la domenica o durante un altro giorno festivo, qualora in tali giornate il dipendente avrebbe dovuto rendere la prestazione lavorativa?
Sì. È indennizzabile il congedo parentale che viene fruito dal lavoratore la domenica o durante un altro giorno festivo, qualora in tali giornate il dipendente avrebbe dovuto espletare la prestazione di lavoro sulla base della programmata turnazione dell’attività. (Min. lav. nota 12026/2020).
Ai fini della determinazione del periodo di congedo parentale, in che modo devono essere considerati i giorni festivi quando il lavoratore fruisce del congedo in modo frazionato e rientra al lavoro tra un periodo e l’altro?
Ai fini della determinazione del periodo suddetto, si tiene conto dei giorni festivi soltanto qualora rientrino interamente e senza soluzione di continuità nel periodo di fruizione e non anche nel caso nel quale l'interessato rientri al lavoro nel giorno precedente a quello festivo e riprenda a godere del periodo di astensione da quello immediatamente successivo (Cass. 15633/2020).
È possibile procedere con la sospensione della fruizione del congedo parentale, in caso di insorgenza della malattia del bambino?
Si, ciò che rileva, al fine della possibilità di fruire dell'uno o dell'altro istituto, è la sussistenza dei requisiti di legge (Min. lav., nota 28.8.2006, prot. n. 25/I/0003004). È stata inoltre ritenuta legittima la possibilità di sospendere, su richiesta dell’interessato, il congedo parentale senza retribuzione e di concedere il permesso retribuito per gravi motivi nell'ipotesi di malattia del figlio tra i 3 e gli 8 anni qualora, dalla sua fruizione, consegue un trattamento retributivo più favorevole al lavoratore (Min. lav., interpello 31/2009).
(prezzi IVA esclusa)