ll diritto all’astensione facoltativa può essere fruito, da parte di ciascuno dei genitori, entro i 12 anni di vita del bambino, con un limite complessivo massimo di 10 mesi , elevabili a 11, per ciascun figlio e raddoppiati in caso di parto gemellare. Al di là delle regole occorre attualmente osservare per l’utilizzo del congedo parentale, le principali criticità riguardano la determinazione dei periodi di fruizione effettivi e convenzionali al fine di procedere correttamente al calcolo dell’indennità da anticipare nel LUL. Con alcuni esempi di calcolo esaminiamo le corrette modalità di fruizione. L’INPS, con il messaggio n. 2078 del 30 giugno 2025, ha comunicato che il servizio “Domande di maternità e paternità” è stato integrato con la nuova funzionalità “Consulta contatori congedo parentale” per consentire al cittadino e al contact center multicanale la consultazione dei congedi parentali richiesti.
Indice argomenti
- Premessa
- Fruizione su base oraria
- Regole per la fruizione
- Modalità di calcolo periodi di fruizione
- Regole e criteri di spettanza
- Regole e criteri di indennizzo strutturali
- Nuova funzione telematica
- Riferimenti normativi
- L’esperto risponde…
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Congedo parentale: modalità di calcolo dei periodi fruiti (PDF) (324 kB)
Congedo parentale: modalità di calcolo dei periodi fruiti
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