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Il genitore in congedo parentale non può intraprendere una nuova attività lavorativa e, in caso contrario – sia che l’attività sia dipendente, parasubordinata o autonoma – egli non ha diritto alla relativa indennità e deve rimborsare all’Istituto quanto eventualmente indebitamente percepito. Quali sono i casi particolari da gestire nell’ambito del rapporto di lavoro?
(prezzi IVA esclusa)