30 settembre 2025

Novità 2025 su congedi per la genitorialità ed ecosistema dei bonus famiglia: indicazioni operative

Lavoro & Previdenza n. 85 - 2025
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa

In questa sessione scopriremo come il legislatore intende favorire un autentico work life balance, trasformando regole e strumenti in opportunità concrete per famiglie e lavoratori.

Per le persone che hanno un impiego e si occupano anche di figli piccoli, le misure si articolano in due macro-categorie, più un “extra”:

1Misure legate alla gestione del tempo dei genitori che lavorano (in primis il congedo parentale).
2Misure economiche che incentivano la natalità e sostengono il ruolo genitoriale tramite bonus una tantum, prorogati e in alcuni casi modificati anche per il 2025.
3Extra: l’esonero per le lavoratrici madri, che quest’anno ha mantenuto, per alcune categorie specifiche, la natura di esonero contributivo già in uso lo scorso anno; per tutte le altre l’esonero promesso dalla legge di bilancio 2025 ha cambiato forma e, pur essendo una misura strutturale, solo per il 2025 diventa un bonus, importo che le lavoratrici potranno richiedere con pagamento diretto entro fine anno.

In sostanza, per il solo 2025 il legislatore ha modificato in corsa la struttura normativa prodotta dalla legge di bilancio, trasformando una misura di riduzione del cuneo contributivo in un bonus — nella sua forma del tutto assimilabile al trattamento integrativo che già conosciamo.

Congedo parentale: quadro generale e criticità operative

Il congedo parentale è la misura, prevista dal Testo Unico sulla genitorialità, che più di frequente è stata oggetto di modifiche, aggiornamenti e miglioramenti, allo scopo di massimizzare la gestione familiare e le responsabilità genitoriali nei primi anni di vita dei figli.

Durata e ripartizione

  • Disponibilità complessiva ordinaria: 10 mesi, da ripartire tra i genitori, con un massimo di 6 mesi per ciascuno.
    • 6 mesi la madre + 4 mesi il padre, oppure 5 + 5.
  • Ottimizzazione per il padre: se il padre lavoratore opta per un’astensione continuativa di almeno 3 mesi, matura il requisito per richiedere fino a 7 mesi complessivi; in tal caso la durata totale del nucleo sale a 11 mesi.
  • Genitore solo: gli 11 mesi spettano anche al nucleo con un solo genitore (affidamento esclusivo, decesso o inabilità assoluta dell’altro genitore, mancato riconoscimento del figlio). Si tratta di condizioni oggettive e non frequenti.

Fruizione frazionata e necessità di monitoraggio

La vera criticità nasce nel confronto tra la durata teorica e i periodi effettivamente fruiti: il congedo può essere richiesto a mesi, settimane, giorni o ore.

1L’INPS ha introdotto recentemente nel proprio portale un’utility per monitorare i periodi fruiti: è utile ma accessibile solo ai lavoratori, non ai datori di lavoro (ragioni di privacy).
2Il datore di lavoro deve quindi continuare a svolgere calcoli manuali e, se possibile, riconciliarsi periodicamente con i dati INPS (se il lavoratore collabora).
3Parti gemellari: il congedo raddoppia nella durata, fruibile comunque entro i 12 anni del bambino.

Indennità e regole economiche

Con il decreto conciliazione 2022, sono state ampliate le risorse:

1Indennità INPS al 30% della retribuzione per 3 mesi per il padre, 3 mesi per la madre, 3 mesi in alternativa tra i due (9 mesi per il genitore solo): spetta a tutti, a prescindere dal reddito, nel rispetto dei criteri di alternanza.
2Ulteriori periodi oltre i primi (uno o due mesi aggiuntivi fino ai limiti previsti) sono indennizzati al 30% se il reddito individuale del richiedente è inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo AGO-INPS (aggiornato annualmente ISTAT).

Dal 2025 prosegue la spinta incentivante: per i primi 3 mesi di congedo fruiti prima dei 6 anni del bambino, l’indennità sale dall’ordinario 30% all’80%.

  • Eccezione temporale: se il rientro dal congedo obbligatorio di maternità cade nel 2025, i mesi indennizzati all’80% diventano 3; altrimenti restano 2 (come da legge di bilancio 2024).
  • La regola vale anche per il congedo di paternità alternativo (quando il padre subentra nella maternità obbligatoria).
  • I periodi di congedo indennizzati sono computati ai fini di mensilità aggiuntive e anzianità, come periodi di lavoro effettivo.

Non trasferibilità e casistiche applicative

Tre mesi non sono trasferibili tra i genitori: se non fruiti, si perdono (sia come assenza tutelata sia come indennità).

Le casistiche sono molte:

  • La legge di bilancio 2024 ha introdotto l’indennità maggiorata, poi la legge di bilancio 2025 ha spostato decorrenze e criteri; INPS ha chiarito con circolari come applicare le regole.
  • Il legislatore 2025 si rivolge a chi ha periodi di maternità (o maternità alternativa) dopo il 31 dicembre 2023 e dopo il 31 dicembre 2024; gli altri sono esclusi.
  • Riepilogo (in tabella nel materiale originale):
    • Nati prima del 1° gennaio 2023: 80% per 1 mese se almeno un genitore termina la maternità dopo 31/12/2022.
    • Nati prima del 1° gennaio 2024: 80% per 2 mesi se la maternità obbligatoria è terminata dopo 31/12/2023, altrimenti 1 mese.
    • Nati prima del 1° gennaio 2025: 80% per 3 mesi se almeno un genitore ha la maternità/paternità obbligatoria attiva dopo 31/12/2024, altrimenti 2 mesi.
    • Nati dal 1° gennaio 2025: sempre 3 mesi all’80% (piena applicazione della nuova legge di bilancio).

Esempi applicativi

  • Bimbo nato il 20/11/2024, maternità obbligatoria termina 20/01/2025. Padre fruisce di congedo parentale 21/11/2024–20/01/2025:
    • 21/11–21/12/2024 → 80% ex LdB 2024;
    • 01/01–20/01/2025 → 80% ex LdB 2025.
    • Resta 1 mese all’80% disponibile perché la madre termina maternità dopo 31/12/2024 (bimbo nato prima del 01/01/2025).
  • Mamma in sola post-partum 15/09/2024–15/02/2025; padre chiede ottobre–dicembre 2024:
    • Diritto a 2 mesi all’80% (LdB 2024) + 1 mese al 30% (nel 2024 erano solo due all’80).
    • Se nel 2025 il padre chiede un ulteriore mese, è al 30% (non trasferibilità dei 3 mesi “obbligatori”);
    • La madre può chiedere 3 mesi: 1 mese all’80% ex LdB 2025 (maternità obbligatoria terminata nel 2025), perché nel 2024 sono già stati fruiti due mesi all’80%.

Riconoscere indebitamente l’80% quando non spetta espone al rischio di recupero INPS (anche a distanza di anni), con responsabilità in capo al datore di lavoro.

Casistiche particolari di diritto

  • Bimbo 2025, madre non lavora, padre (gestione separata): ha diritto al 30% per il periodo previsto.
  • Se nel 2025 la madre viene assunta come subordinata, può chiedere il congedo anche se il figlio è nato prima dell’inizio del rapporto: 3 mesi all’80% perché l’evento nascita è nel 2025.
  • Settore pubblico: se la madre (PA) ha CCNL che prevede 100% per 1 mese, quello si applica; il padre nel privato ha i suoi 3 mesi all’80%.

Codici INPS per il terzo mese all’80%

INPS è intervenuta fissando i codici per regolarizzare i congedi 2025 già fruiti all’80% in assenza di codici nei primi mesi dell’anno:

  • PG4: fruizione oraria.
  • PG5: fruizione giornaliera.

Attenzione: entro la busta paga di settembre è possibile regolarizzare.

Come si calcola: mesi, giorni, ore

  • Regola generale INPS:1 mese = 30 giorni (a prescindere da 28/30/31). Quando i periodi fruiti arrivano a 30 giorni, si scala 1 mese dalla spettanza.
  • Fruizione a ore: si sommano le ore richieste; il lavoratore può al massimo dimezzare l’orario giornaliero. Ogni volta che la somma raggiunge l’orario contrattuale giornaliero, vale 1 giorno di congedo; poi si riconduce a mesi da 30 giorni.
  • Fruizione a giorni e periodi inframmezzati: se tra due periodi cadono sabati/domeniche/ferie (settimana corta), i giorni in mezzo sono conteggiati per arrivare ai 30.
  • Consigliato l’uso di Excel; a breve Fiscal Focus metterà a disposizione tool di calcolo.

Congedo di paternità obbligatorio e coppie omogenitoriali

Novità estiva 2024: a seguito di sentenza Corte costituzionale recepita da INPS (messaggio di inizio agosto), il congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni (padri subordinati) spetta anche alle madri intenzionali nelle coppie omogenitoriali femminili (con iscrizione nei registri di stato civile). Fruizione: nei 2 mesi precedenti il parto ed entro i 5 mesi successivi.

Sanzioni

Il decreto conciliazione 2022 prevede sanzioni fino a 2.500 € se il datore ostacola la fruizione di congedi parentali o paternità obbligatoria, oltre al blocco per 2 anni della certificazione di parità di genere. Rileva anche la nuova trasparenza retributiva UE (in vigore; adeguamento nazionale da giugno 2026).

Esonero contributivo per le lavoratrici madri: la svolta “bonus” 2025

Premessa: non abbiamo ancora una disciplina operativa completa del bonus (una delle due forme della misura). L’obiettivo è ridurre il gap tra lordo e netto.

Da dove veniamoLa precedente manovra, in scadenza a dicembre, prevedeva un esonero parziale per le madri. La legge di bilancio 2025 ha prorogato l’esonero, rimandando la disciplina a un decreto ministeriale arrivato in estate e che richiede ulteriori indicazioni di prassi.
Platea e condizione

Lavoratrici dipendenti (escluse le domestiche), comprese quelle a termine e intermittenti.

  • Lavoratrici autonome, incluse le socie di società in semplificata o ordinaria, se percepiscono redditi da partecipazione.
  • Condizione: madri di almeno due figli, con il più piccolo < 10 anni.
    • Valenza 2025 e 2026.
    • Per tre o più figli minorenni: esonero totale fino al 2026; dal 2027 rientro nella regola generale (esonero parziale come le madri di due o più figli).

Differenze:

  • Esonero totale (mamme con 3+ figli) senza limiti reddituali, ma con tetto: non oltre 250 € mensili, fino alla concorrenza dei contributi a carico.
  • Esonero parziale (mamme con 2 figli): per il 2025 diventa bonus con soglia di reddito.

Il bonus 2025 per mamme di due figli

Per il 2025 il bonus spetta se il reddito imponibile contributivo lordo non supera 40.000 € annui. Importo: 40 € al mese per ogni mese di lavoro/partita IVA attiva nel 2025, fino a 480 €, con erogazione a dicembre (come da decreto).

  • Non conosciamo ancora tutte le modalità: come si richiede, come si concilia con altre condizioni, quale reddito considerare per la soglia. Serve circolare/messaggio INPS.
  • Certezza operativa 2025: per madri con non più di due figli il datore di lavoro non fa nulla in busta; richiesta ed erogazione sono dirette INPS–lavoratrice, come l’Assegno Unico.

Effetti fiscali e ISEE

L’esonero contributivo riduce la trattenuta previdenziale e alza l’imponibile fiscale (contributi deducibili), con possibile maggior IRPEF e ISEE più alto (potenziale impatto su altre prestazioni).

Il bonus per le mamme di due figli è invece neutro: non imponibile, non soggetto a ritenute, non incide sul reddito. “Puro netto” e, a parità d’importo, più conveniente rispetto a un esonero, fermo restando che il getttito pubblico risparmia 210–395 € per lavoratrice/anno per la sola trasformazione esonero→bonus (come si desume dalla comparazione numerica).

Per le madri con tre figli (esonero totale), soprattutto con redditi bassi (≤ 10.000 €), l’incremento dell’imponibile può arrivare a generare minus (più IRPEF, ISEE più alto), con impatti su altri benefici.

Bonus “nuovi nati” e “asilo nido”: requisiti e termini

La diversa natura bonus (anziché esonero) può incidere su altre misure collegate all’ISEE.

Bonus “nuovi nati”
  • Importo: 1.000 € una tantum.
  • Requisiti: cittadinanza, residenza, ISEE ≤ 40.000 €.
  • Termini: per bimbi nati entro il 24 maggio 2025, domanda entro oggi; negli altri casi, entro 60 giorni dalla nascita.
  • Non imponibile a nessun titolo.
Bonus “asilo nido”
  • Importo: fino a 3.600 € (ISEE < 40.000 €); 1.500 € se ISEE assente o > 40.000 €.
  • Rimborso di spese effettive di frequenza: il bonus non è denaro diretto, ma agganciato alla frequenza.
  • Validità domande: quelle presentate e accolte dal 2026 restano valide anche per gli anni successivi, automaticamente fino ad agosto dell’anno in cui il bambino compie 3 anni (accesso alla scuola dell’infanzia).
  • Strutture ammesse (precisate nell’ultima circolare):
    • Sezioni primavera;
    • Servizi integrativi (es. spazi gioco senza mensa, fino a 5 ore al giorno, anche con frequenza giornaliera continuativa);
    • Centri per bambini e famiglie;
    • Servizi educativi in contesto domiciliare o per bimbi che non possono frequentare strutture.
  • Procedura: richiesta, documentazione spese e rimborso entro il tetto mensile.

Esempio effetto combinato

Con reddito intorno a 45.000 € (o un po’ più basso), con un esonero si rischierebbe di superare la soglia per il bonus nuovi nati; col bonus madri (neutro), invece, si resta sotto. La trattenuta contributiva intera lascia l’imponibile più basso, favorendo l’accesso ai bonus legati all’ISEE.

Considerazioni finali

  • Il 2025 conferma la centralità del sostegno alla genitorialità, ma presenta nodi applicativi: in particolare, il passaggio esonero→bonus per le madri di due figli richiede indicazioni INPS per la piena operatività.
  • La gestione in busta paga dei congedi esige attenzione: calcolo rigoroso di mesi/giorni/ore, non trasferibilità dei tre mesi “obbligatori”, applicazione corretta delle indennità, e regolarizzazioni con i codici PG4/PG5.
  • Il messaggio di policy è chiaro: più partecipazione attiva di entrambi i genitori alla cura dei figli, con un sistema di bonus che, pur sostenendo le famiglie, consente anche un contenimento degli oneri per il bilancio pubblico.
  • Opinione: verosimilmente, alla luce delle risorse disponibili, si è preferito trasformare l’esonero in bonus per mantenere una misura percepibile dalle lavoratrici e, al contempo, ridurre l’onere per lo Stato.

Riepilogo pratico: Congedi e Bonus 2025

Congedo parentale – Durata e spettanza

Situazione familiareDurata complessivaRipartizione massimaNote
Genitori entrambi lavoratori10 mesiMax 6 mesi ciascunoEs. 6+4 o 5+5
Padre con 3 mesi continuativi11 mesiPadre max 7, madre max 61 mese extra
Genitore solo (affido esclusivo, decesso, inabilità, mancato riconoscimento)11 mesiTutti al genitore presenteCondizioni oggettive

Indennità del congedo parentale

PeriodoPercentuale retribuzioneCondizioni
3 mesi per ciascun genitore30%Sempre, indipendente dal reddito
3 mesi alternativi (tra padre e madre)30%Sempre
Oltre i 9 mesi complessivi30%Solo se reddito < 2,5x pensione minima AGO
Dal 2025 – primi 3 mesi fruiti entro i 6 anni del figlio80%Condizionato alla data di nascita e termine maternità (vedi sotto)

Congedo all’80%: riepilogo per anno di nascita

Nascita figlioCongedo parentale indennizzato all’80%
Prima del 01/01/20231 mese (se maternità termina dopo 31/12/2022)
Prima del 01/01/20242 mesi (se maternità termina dopo 31/12/2023, altrimenti 1)
Prima del 01/01/20253 mesi (se maternità termina dopo 31/12/2024, altrimenti 2)
Dal 01/01/20253 mesi sempre (piena applicazione nuova legge)

Calcolo del congedo

  • 1 mese = 30 giorni, indipendentemente da 28/30/31 giorni effettivi.
  • A ore: massimo dimezzamento orario giornaliero; ogni volta che la somma raggiunge l’orario contrattuale → 1 giorno.
  • A giorni: giorni inframmezzati da sabato/domenica o ferie → contano comunque.
  • Gemelli: il congedo raddoppia.

Codici INPS (2025)

FruizioneCodice INPS
OrariaPG4
GiornalieraPG5

Congedo paternità obbligatorio (10 giorni)

  • Spetta a padri lavoratori subordinati.
  • Dal 2024 anche a madri intenzionali nelle coppie omogenitoriali.
  • Fruizione: nei 2 mesi precedenti la nascita ed entro i 5 mesi successivi.
  • Indennità: 100% retribuzione.

Sanzioni (dal 2022)

  • Opposizione del datore di lavoro alla fruizione → sanzione fino a 2.500 €.
  • Blocco di 2 anni della certificazione di parità di genere.
  • Da giugno 2026 obbligo di conformità alla nuova Direttiva UE sulla trasparenza retributiva.

Esonero/Bonus lavoratrici madri 2025

Categoria madreMisuraCondizioneImporto
Con 3 o più figli < 18 anniEsonero contributivo totaleFino al 2026, tetto max 250 €/meseNon ha limiti reddituali
Con 2 figli (più piccolo < 10 anni)Bonus 2025 (anziché esonero)Reddito ≤ 40.000 €40 €/mese fino a max 480 €, erogati a dicembre

Il bonus è neutro ai fini fiscali e ISEE, mentre l’esonero aumenta l’imponibile con effetti su IRPEF e prestazioni collegate.

Bonus “nuovi nati”

RequisitoDettagli
Importo1.000 € una tantum
RichiestaEntro 60 giorni dalla nascita (se entro 24/05/2025 → entro oggi)
CondizioniCittadinanza, residenza, ISEE ≤ 40.000 €
FiscalitàNon imponibile

Bonus “asilo nido”

Requisito ISEEImporto massimoModalità
ISEE < 40.000 €3.600 €Rimborso spese frequenza
ISEE > 40.000 € o assente1.500 €Rimborso spese frequenza
  • Valido fino a 3 anni del bambino.
  • Domande presentate dal 2026 → automaticamente valide per anni successivi.
  • Strutture ammesse: sezioni primavera, servizi integrativi (spazi gioco), centri per bambini e famiglie, servizi domiciliari.

Considerazioni finali

  • Il 2025 segna una forte spinta a favore della condivisione genitoriale e al tempo stesso un contenimento di spesa pubblica con la trasformazione esonero→bonus.
  • Per le aziende: attenzione a calcolo periodi, indennità, codici INPS e non trasferibilità dei mesi.
  • Per i lavoratori: strumenti utili (utility INPS, bonus diretti, detrazioni indirette) ma con regole differenziate e non sempre immediate.

Nota di trasparenza: contenuto elaborato con il supporto di TEO, la nostra intelligenza artificiale, e la collaborazione dei nostri autori

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  • Congedi per genitorialita ed ecosistema dei bonus famiglia. indicazioni operative (381 kB)
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