2 maggio 2012

Certificazione. Pratiche immigrazione non autocertificabili

Il permesso di soggiorno, l’attestato di idoneità abitativa e la cittadinanza non possono essere sostituiti da un’autocertificazione
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – A seguito delle nuove disposizioni introdotte dalla “Legge di Stabilità 2012” (art. 15, c. 1, della L. n. 183) in materia di certificazione, il Ministero della Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, di concerto con il Ministero dell’Interno, con la circolare n. 3 del 17 aprile scorso, hanno fornito importanti chiarimenti sui certificati per ottenere il permesso di soggiorno, l’attestato di idoneità abitativa e la cittadinanza.

Il permesso di soggiorno
– Dapprima i Ministeri chiariscono che fino al 1° gennaio 2013 la materia della certificazione relativa “alla disciplina dell’immigrazione e della condizione dello straniero” è esclusa dal campo di applicazione del T.U. sulla documentazione amministrativa. Inoltre, i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono autocertificare solo stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani e sono fatte salve, sino al 31 dicembre 2012, le disposizioni del T.U. o dello stesso regolamento che prevedono l’esibizione o la produzione di specifici documenti. Ora invece, la “Legge di Stabilità 2012”, che ha novellato il D.P.R. n. 445/2000, apporta due novità, vale a dire: la possibilità delle amministrazioni di chiedere ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, la produzione di certificati ai fini dei procedimenti disciplinati dal T.U. delle leggi dell’immigrazione e dal relativo regolamento di attuazione; e di apporre sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati, a pena di nullità, la dicitura “certificato rilasciato per i procedimenti disciplinati dalle norme sull’immigrazione”.

Attestato di idoneità abitativa
– Quanto all’attestato di idoneità abitativa, l’art. 29, del D.Lgs. n. 286/1998 prevede che lo straniero che richiede il ricongiungimento familiare deve dimostrare la disponibilità, tra l’altro, di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa. Al riguardo, si precisa che tale attestato non può essere sostituito da un’autocertificazione, in quanto rappresenta semplicemente un’attestazione di conformità tecnica resa dagli Uffici tecnici comunali.

La cittadinanza
– Infine, per quanto riguarda il procedimento relativo alla cittadinanza, si applicano le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 445/2000 in tema di acquisizione d’ufficio della documentazione. In particolare, è previsto che sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati deve essere apposta, a pena di nullità, la dicitura “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”. Mentre i cittadini extracomunitari possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani. Qualora il dato richiesto attenga ad atti formati all’estero e non registrati in Italia o presso un Consolato italiano deve procedersi all’acquisizione della certificazione prodotta dal Paese straniero, legalizzata e tradotta all’estero nei termini di legge.

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