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Premessa - La Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Circolare n. 23 del 30 agosto 2011 fornisce importanti chiarimenti in merito alla diffidabilità e sanzionabilità delle violazioni in materia di Libro Unico del Lavoro (Lul) e di prospetti paga. Particolare attenzione è posta alla applicabilità dell’art. 8 della Legge n. 689/1981, sull’utilizzo del “cumulo giuridico” e della “continuazione” nelle ipotesi in cui tali violazioni si siano protratte per più mesi. Importanti precisazioni sono altresì fornite in relazione alla contestuale applicazione sia delle sanzioni in materia di Libro Unico del Lavoro che in materia di prospetti paga ai sensi della Legge n. 4/1953.
Lul e illeciti diffidabili - Il primo argomento trattato nella circolare in esame riguarda gli illeciti diffidabili in materia di Libro Unico del Lavoro, dove occorre tenere conto delle problematiche introdotte dalla nuova disciplina della diffida obbligatoria, se non altro perché il legislatore, all’art. 33, comma 2 della L. n. 183/2010 – c.d. “collegato lavoro” – consente ad oggi la regolarizzazione delle “inosservanze comunque materialmente sanabili”.
Violazioni per più periodi - Nel confermare la non punibilità del mancato aggiornamento del Lul per cause non imputabili a dolo o colpa datoriale è chiarito che, qualora l'omessa o infedele registrazione si protragga per più mensilità, si applicheranno tante sanzioni quante sono le mensilità interessate, tenendo conto del numero dei lavoratori coinvolti.
Se invece risulta accertato che il Libro unico non è stato compilato nei tempi previsti per più di una mensilità, saranno applicabili tante sanzioni quanti sono i mesi di mancata compilazione, in considerazione del numero dei lavoratori interessati.
Rapporti tra violazioni di Lul e buste paga - Infine, il Ministero affronta il rapporto tra violazioni in materia di Lul e prospetto di paga, del quale la nuova disciplina (del Lul) ha lasciato inalterato l'obbligo di consegna a carico delle imprese.
La consegna del prospetto paga ai lavoratori dipendenti, all’atto della corresponsione della retribuzione, ai sensi dell’art. 39, comma 5, D.L. n. 112/2008, può essere adempiuta con la consegna al lavoratore di copia delle scritturazioni effettuate nel Libro Unico del Lavoro.